Contenzioso

Ugl-rider non è rappresentativa, il contratto è illegittimo

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Il Tribunale di Bologna ha dichiarato, sul presupposto della carenza del requisito di sindacato comparativamente più rappresentativo di Ugl rider, la disapplicazione del Ccnl sottoscritto dalla medesima sigla sindacale per i ciclofattorini.

Il giudice (ordinanza del 30 giugno 2021) osserva che, alla luce del combinato disposto degli articoli 2 e 47 quater del decreto legislativo 81/2015, condizione essenziale per la disapplicazione delle tutele (economiche) previste dalla richiamata normativa a favore dei rider è la previsione di una specifica disciplina da parte di accordi collettivi nazionali stipulati da sigle sindacali «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Poiché, tuttavia, Ugl rider non possiede il requisito della maggiore rappresentatività comparativa, la relativa disciplina contrattuale collettiva risulta illegittima e le azioni conseguenti adottate da Deliveroo Italy sono discriminatorie e antisindacali.

Il Tribunale evidenzia anche che il riferimento della norma alla sottoscrizione di accordi collettivi da parte delle sigle sindacali comparativamente più rappresentative implicherebbe che non sia sufficiente la firma del Ccnl da parte di un’unica sigla sindacale, a meno che essa non sia largamente maggioritaria.

La decisione è stata presa a valle della valutazione dell’applicabilità ai rider dell’articolo 28 dello statuto dei lavoratori, dato che l’azione è stata promossa da alcune sigle sindacali contro la società di consegne a domicilio Deliveroo Italy, che aveva imposto ai rider l’applicazione del Ccnl firmato da Assodelivery e Ugl rider il 15 settembre 2020, disponendo l’interruzione del rapporto con i ciclofattorini dissenzienti.

La prestazione dei rider ricade nello schema della collaborazione continuativa organizzata attraverso piattaforme digitali, alla quale si applica, alla luce dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015, la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato. Tra le norme che sono ricomprese in questo ambito rientra, secondo il Tribunale di Bologna , la tutela offerta dall’articolo 28 dello statuto dei lavoratori per la repressione dei comportamenti diretti a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale.

Il giudice afferma, in questo senso, che l’articolo 28 non è una norma a carattere meramente processuale, in quanto essa individua e tutela beni giuridici di rilevanza costituzionale quali la libertà sindacale e il diritto di sciopero, che rientrano a pieno titolo nella disciplina sostanziale del rapporto di lavoro subordinato esteso ai collaboratori continuativi organizzati dal committente.

Il giudice di Bologna osserva, inoltre, che i comportamenti antisindacali hanno sovente una portata plurioffensiva, nel senso che da essi deriva un pregiudizio per i diritti del singolo lavoratore e non solo per la libertà e l’attività sindacale. Ne è tipica espressione il caso del licenziamento antisindacale, che colpisce l’organizzazione sindacale limitandone l’agibilità in azienda e il lavoratore a cui è cancellato il rapporto di lavoro.

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