Contenzioso

Dpi idonei anche al lavoratore in nero

di Mario Gallo

Nel corso degli ultimi anni sono aumentati i casi, finiti al vaglio dei giudici, riguardanti infortuni sul lavoro, anche mortali, occorsi a persone assunte irregolarmente. Il fenomeno, infatti, ha assunto ultimamente una dimensione sempre più macroscopica e che, paradossalmente, anche per effetto delle recenti politiche di sostegno al reddito potrebbe ulteriormente ingigantirsi se non efficacemente contrastato attraverso controlli più incisivi, anche nei confronti degli stessi destinatari.

Non c'è dubbio, infatti, che sussiste una specifica correlazione, negativa, tra impiego di lavoro in "nero" ed evasione, da parte del datore di lavoro, di obblighi fondamentali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e, sotto tale profilo, appare emblematico il caso affrontato dalla Corte di cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza 24836/2021, riguardante un grave infortunio di un operaio assunto irregolarmente.Più precisamente, dagli accertamenti compiuti dall'Ispettorato del lavoro, è emerso che l'operaio era caduto dall'autocisterna sulla quale era salito per l'approvvigionamento idrico all'interno delle bocche che la struttura contenitrice presentava sulla sua sommità, caduta verificatasi per lo scivolamento sul piano della struttura che risultava bagnata, finendo così sul piano del calpestio e riportando gravi traumi.

Il Tribunale di Catania riteneva responsabile R.G. del reato di lesioni previsto dall'articolo 590, comma 3, del Codice penale, in quanto nella sua qualità di socio accomandatario e di datore di lavoro, per colpa consistita in negligenza, imperizia e imprudenza, nonché in violazione degli articoli 2087 del Codice civile e 18, comma 1, lettera d) e lettera l) del Dlgs 81/2008, in quanto non aveva fornito al lavoratore infortunato né i necessari e idonei dispositivi di protezione individuali (calzature antiscivolo e guanti da lavoro), né lo aveva informato, formato e addestrato così come previsto dagli articoli 36 e 37 del Dlgs 81/2008.

Assunzione irregolare e utilizzo di Dpi del lavoratore
Il datore di lavoro si era difeso lamentando, tra l'altro, l'erroneità dell'asserita mancanza di dispositivi di protezione individuali (Dpi) e della ricostruzione della dinamica dei fatti, evidenziando, al contrario, come in realtà dalle prove acquisite sarebbe emersa l'esistenza di un apposito sistema di protezione anti caduta; tuttavia, la Cassazione, pur annullando senza rinvio la sentenza della Corte di appello, a seguito del sopravvenuto decesso dell'imputato, ha ritenuto sussistenti le gravi omissioni antinfortunistiche accertate dai giudici di merito.

In particolare, la Cassazione ha sottolineato, in primo luogo, che l’assenza di un regolare contratto di lavoro non esime il datore di lavoro dall'osservanza della disciplina in materia infortunistica, come pacificamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità. Inoltre, la circostanza, evidenziata dalla difesa dell'imputato, che al momento del fatto il lavoratore infortunato indossasse le scarpe antinfortunistiche, la tuta ignifuga e i guanti per il trasporto di gas liquido non esime da colpa il datore di lavoro perché quegli indumenti erano del lavoratore stesso, che li utilizzava per la propria pregressa attività lavorativa di trasporto di bombole di gas ma non erano quelli antiscivolo necessari per l'attività specifica sull'autocisterna, che si stava apprestando a compiere su disposizione ricevuta.

In altre parole, quindi, secondo i giudici l'assenza di un regolare contratto di lavoro subordinato e il fatto che il lavoratore, al momento dell'infortunio, fosse comunque dotato di Dpi, per altro suoi, non può far ritenere esclusa la responsabilità del datore di lavoro che ha il dovere di fornire Dpi idonei rispetto alla specifica attività da compiere, sentito il Rspp e il medico competente (articolo 18, comma 1, lettera d, del Dlgs 81/2008).

Omessa formazione e necessità di un ripensamento della vigente normativa
A tutto ciò si aggiunge la mancata partecipazione ai corsi di formazione e l'addestramento (articolo 18, comma 1, lettera l, del Dlgs 81/2008); il datore di lavoro, infatti, si era solo limitato a dire all'infortunato «sali, apri il bocchettone e riempiamo la cisterna», senza averlo preventivamente informato, formato e addestrato. Si tratta, invero, di una condotta omissiva che, in generale, è tra le più "gettonate" ma anche quella che costantemente si registra nel caso d'infortuni occorsi a lavoratori in "nero", che dovrebbe spingere anche a un ripensamento, da parte del legislatore, dell'attuale sistema formativo in cui, a ben vedere, tralasciando il disposto dall'articolo 34 del Dlgs 81/2008, l'unico soggetto per il quale ancora oggi non si rileva l'obbligo della formazione in materia è l'imprenditore individuale e l'alta direzione, con tutto ciò che di negativo ne consegue come dimostra il caso specifico.

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