Contenzioso

Pubblico impiego, le assunzioni senza concorso sono un’eccezione da motivare

di Valeria Zeppilli

Nonostante l'articolo 97 della Costituzione ammetta la possibilità di derogare per legge al principio del concorso per il reclutamento del personale nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, resta fermo il fatto che la procedura concorsuale rimane sempre e comunque la regola. Una regola, peraltro, presidiata in maniera rigida dal nostro ordinamento giuridico.
Tale principio vale sempre, anche laddove non si tratti di nuove assunzioni ma di nuovo inquadramento dei dipendenti già in servizio.

La deroga alla modalità generale e ordinaria di accesso al pubblico impiego, come ricordato dalla Corte di cassazione (sezione lavoro, 6 luglio 2021, numero 19162), è possibile in via del tutto eccezionale solo laddove tale scelta sia più funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrisponda a straordinarie esigenze di ordine pubblico. Queste ultime vanno individuate dal legislatore in maniera discrezionale, nei limiti della non manifesta irragionevolezza. A tal proposito, per i giudici, è indispensabile che l'area delle eccezioni venga delimitata in maniera rigorosa, onde evitare che la deroga si trasformi in un privilegio per una categoria più o meno ampia di persone.

Del resto, il concorso pubblico è uno strumento fondamentale per garantire le esigenze di imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa, permettendo la selezione dei più capaci sulla base del merito. A nulla vale in senso contrario rilevare che l'articolo 35 del Testo unico sul pubblico impiego stabilisce che l'assunzione alle dipendenze della Pa avviene con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità: come già chiarito dalle sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza 4685/2015, si tratta solo di una semplificazione dello strumento tecnico rappresentato dal pubblico concorso e non di certo di un superamento delle esigenze di trasparenza e imparzialità che hanno ispirato la previsione costituzionale che sancisce il concetto di concorsualità.

Insomma: il concorso pubblico è la forma generale e ordinaria per l'accesso al pubblico impiego e il solo strumento idoneo a garantire in assoluto l'efficienza dell'amministrazione. La possibilità di derogare a tale regola è pertanto subordinata alla sussistenza di ragioni giustificatrici che comunque garantiscano il buon andamento della pubblica amministrazione e che possono essere considerate costituzionalmente legittime esclusivamente ove la scelta del legislatore, al vaglio costituzionale, risulti ragionevole. In tal senso, è prima di tutto necessario che le selezioni non si caratterizzino per la previsione di forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi che si pongano come arbitrarie e irragionevoli.

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