Contenzioso

Tra il verbale ispettivo e la notifica dell’avviso di addebito Inps devono passare più di 60 giorni

di Silvano Imbriaci

Tra i motivi di contestazione delle richieste di pagamento di contribuzione obbligatoria veicolate attraverso la notifica di avviso di addebito (articolo 30 del Dl 78/2010), occorre distinguere quelle che attengono al merito della pretesa contributiva rispetto a quelle che riguardano la regolarità del procedimento di formazione dell'avviso di addebito.

Nel caso affrontato in due recenti pronunce della Cassazione (19157/2021 e 19158/2021), i motivi di censura riguardano l'applicabilità dell'articolo 12, comma 7 della legge 212/2000 (statuto del contribuente) agli accertamenti condotti dagli enti previdenziali. In particolare, l'articolo 12 prevede che tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali siano effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo, dovendosi svolgere, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

La norma poi prevede una serie di garanzie informative per il destinatario dell'accertamento, al fine di garantire in modo pieno il proprio diritto di difesa e un termine ultimo finale per la conclusione delle indagini, e la possibilità per il contribuente di interloquire con osservazioni e richieste.

La sezione lavoro della Cassazione ritiene in modo del tutto piano e pacifico che tale norma (e più precisamente il comma 7 che descrive un meccanismo di comunicazione di osservazioni e richieste sul processo verbale prima dell'emissione di atti impositivi) debba essere applicata anche al procedimento di accertamento delle omissioni contributive. Vi è infatti una specifica disposizione (articolo 7, comma 2, lettera d, del Dl 70/2011) che espressamente estende le norme sullo statuto del contribuente anche alle ipotesi di attività ispettive e di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

Naturalmente, l'applicazione delle norme sullo statuto del contribuente va adattata alla peculiarità della fattispecie che riguarda il recupero dei crediti contributivi e delle entrate Inps attraverso l'avviso di addebito. Quindi, laddove il comma 7 dell’articolo 12 prevede la possibilità per il contribuente di effettuare osservazioni e richieste entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale di chiusura delle operazioni ispettive e l'amministrazione ha l'obbligo di non emettere l'avviso di accertamento prima del compimento di detto termine, tale dinamica deve essere riferita non tanto al verbale di accertamento Inps (che non costituisce titolo esecutivo) bensì al successivo atto in cui viene incardinata la pretesa contributiva, ossia l'avviso di addebito.

Quindi l'amministrazione ha l'obbligo di non emettere l'avviso di addebito prima della scadenza di detto termine, allo stesso modo in cui l'amministrazione finanziaria si comporta nel caso dell'avviso di accertamento in materia tributaria. Questo termine ha ovviamente natura dilatoria. Nel senso che occorre semplicemente valutare lo spazio temporale intercorso tra la conclusione del verbale ispettivo e la notifica dell'avviso di addebito e verificare se tra questi due momenti è intercorso un termine maggiore di sessanta giorni, per vedere soddisfatta la pretesa regolarità di formazione dell'avviso di addebito.

In ogni caso, comunque, è bene ricordare, come da orientamento ormai consolidato della Cassazione (tra le tante 11717/2014), che il processo relativo a controversia per il pagamento di contributi previdenziali, benché instaurato mediante opposizione ad avviso di addebito, dà luogo, in ogni caso, a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto, anche in presenza di una irregolarità nella procedura di formazione dell'avviso di addebito, può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo, sia pure nella minore misura residua ancora dovuta, senza che ne risulti mutata la domanda. La formazione dell'avviso di addebito è, infatti, solo uno dei meccanismi che la legge accorda all'Inps per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie.

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