Contenzioso

Tribunale di Trento, legittimo il licenziamento del lavoratore no mask

di Alberto De Luca e Luca Cairoli

Con sentenza dell'8 luglio 2021, il Tribunale di Trento, ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare (per giusta causa) irrogato nei confronti di un'insegnante che si è ripetutamente rifiutata di indossare la mascherina protettiva durante il servizio scolastico.

Nel caso di specie l'insegnante, alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento, aveva manifestamente espresso il proprio rifiuto a ottemperare alla disposizione di servizio emanata dalla dirigente del servizio attività educative, che la invitava a utilizzare la mascherina protettiva al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei bambini, dei colleghi e dell'intera comunità scolastica. A sostegno del proprio rifiuto, nel corso della sua audizione durante il procedimento disciplinare, la lavoratrice adduceva, da un lato, di non voler indossare la mascherina in quanto «obiettrice di coscienza» e, dall'altro, di essere impossibilitata a farlo per ragioni di salute. Licenziata per giusta causa, proponeva quindi ricorso dinanzi al giudice del lavoro di Trento, avanzando domanda di reintegra.

Il Tribunale, non rinvenendo tra le allegazioni della lavoratrice alcuna certificazione medica idonea a giustificare il rifiuto di indossare la mascherina, rilevava inoltre che la condotta dell'interessata si poneva in aperto contrasto con le linee di indirizzo per la tutela della salute approvate dal presidente della Provincia autonoma di Trento con ordinanza del 25 agosto 2020 e, a livello nazionale, dal Protocollo d'intesa siglato dal ministero dell'Istruzione il 6 agosto 2020, prescrivente l'obbligo «per chiunque entri negli ambienti scolastici» di «adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina».

Sotto un profilo giuridico, secondo il Tribunale di Trento, i predetti atti e provvedimenti amministrativi troverebbero idoneo fondamento anche nella volontà del legislatore (articolo 16, comma 1, del Dl 18/2020), che considera le mascherine un dispositivo di protezione individuale. Al riguardo, richiamando precedenti orientamenti della Corte di cassazione (25932/2013 e 18265/2013), il giudice trentino ricorda come «il persistente rifiuto da parte del lavoratore di utilizzare i dispositivi di protezione individuale giustifica il licenziamento intimato all'inadempiente».

In particolare, nel caso specifico, il giudice, valutando il comportamento della lavoratrice nel suo contenuto e oggettivo, nonché nella sua portata soggettiva, ha ritenuto la condotta di gravità tale da comportare una lesione irrimediabile del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro, legittimando così la giusta causa di licenziamento. Valutato sotto il suo profilo oggettivo, la condotta della lavoratrice si sarebbe infatti posta in contrasto con le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 1 e comma 2 lettera d) del Dlgs 81/2008 che impongono al lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro utilizzando i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione del datore di lavoro.

Quanto al profilo soggettivo, il Tribunale ha ritenuto assolutamente censurabile la condotta della ricorrente, la quale con il suo comportamento avrebbe anteposto all'interesse generale (oltre che a quelli di utenti e colleghi) proprie convinzioni personali che non trovavano tuttavia fondamento in conoscenze riconosciute dalla comunità scientifica.

La sentenza in commento fa eco alla pronuncia del Tribunale di Venezia del 4 giugno scorso con la quale era stata ritenuta legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di un lavoratore che si era rifiutato di indossare la mascherina in occasione di una riunione aziendale.

Il Tribunale di Trento, nel confermare la piena rilevanza disciplinare di simili condotte, giunge dunque a una conclusione ancora più drastica, ritenendo legittimo, in presenza di tali condotte e di determinati presupposti, l'irrogazione della sanzione espulsiva massima.

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