Contenzioso

Natalità e maternità, per gli assegni basta il permesso di soggiorno

di Marina Castellaneta

Il dialogo tra Corti porta a una bocciatura delle norme italiane che limitano la concessione degli assegni di natalità e di maternità solo ai cittadini di Paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo. Con la sentenza depositata ieri nella causa C-350/20, la Corte di giustizia dell’Unione europea, interpellata in via pregiudiziale dalla Corte costituzionale italiana, ha chiarito che i cittadini di Paesi terzi, che soggiornano legalmente in Italia e che sono titolari di un permesso unico di lavoro, hanno diritto a ricevere l’assegno di natalità e di maternità anche se non titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo.

Al centro della pronuncia di Lussemburgo, l’interpretazione della direttiva 2011/98 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, recepita in Italia con Dlgs n. 40/2014.

La vicenda aveva preso il via dal rifiuto dell’Inps di concedere ad alcuni cittadini di Paesi terzi il godimento di un assegno di natalità e di maternità. I giudici di merito avevano dato ragione ai cittadini extra Ue in forza del principio della parità di trattamento garantito dall’articolo 12 della direttiva 2011/98. La Cassazione aveva sollevato talune questioni di costituzionalità e, dal canto suo, la Consulta ha chiamato in aiuto la Corte Ue per chiarire se l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nell’applicazione della direttiva 2011/98 vieti agli Stati membri di non estendere agli stranieri titolari di un permesso unico di usufruire delle provvidenze concesse ai soggiornanti di lungo periodo.

La Corte Ue ha chiarito che l’articolo 12 della direttiva si applica ai cittadini di Paesi terzi ammessi a lavorare in uno Stato membro e non è limitata a garantire la parità di trattamento ai titolari di un permesso unico di lavoro perché sono inclusi anche coloro che godono di un permesso di soggiorno «per fini diversi dall’attività lavorativa» e che sono però autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante. Gli eurogiudici hanno anche precisato che l’assegno di natalità e quello di maternità rientrano nei settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento n. 883/2004. L’assegno di natalità – scrivono – è stato esteso dalla legislazione interna a tutti i nuclei familiari, senza condizioni legate alle risorse economiche. La prestazione è così concessa sulla base di determinati criteri oggettivi, «definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente». Di conseguenza, sia l’assegno di natalità, sia quello di maternità rientrano nel campo della sicurezza sociale per la quale i cittadini di Paesi terzi beneficiano del diritto alla parità di trattamento in base alla direttiva 2011/98. Questo porta la Corte, in sostanza, a bocciare, perché contraria al diritto Ue, la legge interna che esclude i cittadini di Paesi terzi dal beneficio di questi assegni, tanto più che l’Italia non si è avvalsa dalla facoltà offerta dalla direttiva di limitare la parità di trattamento.

La sentenza della Corte Ue sulla causa C-350/20

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