Contenzioso

Recenti interventi della Cassazione in materia di Accertamento tecnico preventivo

di Silvano Imbriaci

In alcuni recenti interventi della Cassazione (Corte cassazione, 31 agosto 2021, nn. 23620, 23622, 22868) in materia di accertamento tecnico preventivo (Atp) dello stato di invalidità, ai fini dell'attribuzione delle relative prestazioni, possono evidenziarsi alcuni principi ormai consolidati nell'ambito che comunque è opportuno ricordare, vista anche la frequenza dei casi in cui gli stessi vengono ignorati, costringendo dunque la Corte a ribadirli più volte, sia pure adeguandoli al caso concreto.

Con riferimento, ad esempio, alla natura del giudizio per Atp, l'ordinanza n. 23620 del 31 agosto 2021 è invitata a esaminare una pronuncia di condanna al pagamento della prestazione, all'esito di ricorso in opposizione ad accertamento tecnico preventivo, senza previo accertamento dei requisiti economico della prestazione richiesta.

La Corte deve dunque precisare, conformemente a un'interpretazione ormai consolidata, che, in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, del codice di procedura civile ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva.

Non può quindi darsi una sentenza di accertamento del diritto alla prestazione senza che sia stata valutata la sussistenza dei requisiti socio-economici, per il principio della separazione tra la fase di accertamento del requisito sanitario e quella dell'accertamento dei requisiti fondanti la prestazione.

Sulla stessa linea si pone l'ordinanza n. 23622 dello stesso giorno, nella quale la Corte rileva che la misura dell'interesse ad agire nel giudizio di Atp deve essere valutata non in relazione ai requisiti economici e amministrativi (oggetto di accertamento in altre e diverse fasi amministrative e processuali) quanto ai requisiti sanitari.

Ciò non vuol dire che comunque il Giudice non debba attivare (come accade di fronte a ogni ricorso giudiziario) un controllo preliminare sull'ammissibilità del ricorso per Atp; ma tale controllo deve riguardare, oltre alla competenza, la ricorrenza di una delle ipotesi per cui è previsto il ricorso all'articolo 445 bis del codice di procedura civile, l'avvenuta presentazione della domanda amministrativa e del ricorso amministrativo (ove previsto) e la tempestività del ricorso giudiziario, a fronte di ipotesi di decadenza.

Quanto all'interesse ad agire, l'utilità della pronuncia deve essere valutata con riferimento ai requisiti extrasanitari solo nel caso in cui siano manifestamente carenti. Ma ove tali requisiti siano prima facie esistenti, vi è un interesse ad agire limitatamente al profilo sanitario, e in questo senso la pronuncia giudiziaria deve orientarsi (senza alcuna declaratoria del diritto alla prestazione). Dunque, ove sia anche solo dubbia l'esistenza di un requisito amministrativo (ad esempio, la copertura contributiva), il Tribunale non può soffermarsi alla sua verifica e può procedere all'accertamento sanitario, lasciando all'ente la puntuale verifica circa i requisiti socio-amministrativi.

L'ordinanza n. 22868 del 13 agosto 2021 si occupa invece della questione dell'appellabilità delle pronunce giudiziarie in materia di invalidità. Viene esaminato, in particolare, l'articolo 27 della legge n.183 del 2011 che ha introdotto «modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello» con introduzione, al comma 1 del citato art. 27, lett. f), della novella all'articolo 445-bis con l'aggiunta, in fine, del seguente comma: «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile». Tale indicazione, tuttavia, non equivale a una modifica del regime delle impugnazioni di tutte le norme che riguardano prestazioni di invalidità. L'espressa previsione dell'inappellabilità concerne, infatti, esclusivamente le sentenze che concludono il procedimento per accertamento tecnico preventivo previsto, nelle sue fasi, dall'articolo 445-bis del codice di procedura civile.

Tale normativa ha superato indenne il vaglio di costituzionalità. Per le controversie in materia di invalidità, cecità, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, è stabilita l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio in cui sia in contestazione il solo requisito sanitario oggetto di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (v., Corte cost. n. 243 del 2014): ciò è possibile perché la garanzia del doppio grado di giudizio non ha copertura costituzionale. La regola generale resta quella dell'appellabilità delle sentenze di primo grado, le deroghe ammesse possono essere solo espresse.

Nel caso di una sentenza che dichiari l'improponibilità della domanda per mancata proposizione di domanda amministrativa di invalidità volta a ottenere la pensione di inabilità (come nel caso di specie) non è possibile dunque il ricorso immediato in Cassazione, non essendosi svolto un giudizio volto all'accertamento del requisito sanitario ex articolo 445 bis del codice di procedura civile.

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