Contenzioso

In appello ammessi nuovi documenti se ritenuti indispensabili

di Flavia Maria Cannizzo

Nel rito del lavoro è possibile l'ammissione di nuovi documenti in appello, su istanza di parte o anche d'ufficio, solo nel caso abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano dal giudice ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, ove comunque questo non comporti l'introduzione di nuove allegazioni di fatto rispetto al giudizio di primo grado.

Questo quanto statuito dalla Cassazione nell’ordinanza 26257/2021 del 28 settembre, a definizione di una vicenda processuale che ha visto coinvolti dinnanzi ai giudici del lavoro di Torino, un lavoratore dipendente impiegato come autista di bus e minibus e la società datoriale, condannata in prima istanza a corrispondere allo stesso differenze retributive per lavoro straordinario.

Davanti alla Corte d'Appello, la società aveva tentato la difesa producendo – per la prima volta – alcuni documenti (buste paga e cronotachigrafi). E tuttavia, i giudici avevano dichiarato l'inammissibilità di tale nuova documentazione, poiché non citata nel ricorso introduttivo né oggetto di richiesta di ordine di esibizione secondo l’articolo 210 del Codice di procedura civile in primo grado.

In Cassazione, la decisione dei giudici del merito viene confermata. Specificano i giudici di legittimità, infatti, che sulla base dell'orientamento interpretativo formatosi sul punto, nel rito del lavoro «è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su istanza di parte o anche d'ufficio, solo nel caso abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano dal giudice ritenuti indispensabili» ai fini della decisione della causa, ove questa indispensabilità deve essere interpretata come una «influenza causale più decisiva» rispetto alle prove generalmente ammissibili perché rilevanti; ovvero, deve trattarsi di prove che siano idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito necessario della controversia.

Non solo, l'introduzione di nuove prove non deve comportare - ai fini di ammissibilità delle stesse - l'introduzione di nuove allegazioni di fatto rispetto al giudizio di primo grado. Bene hanno deciso i giudici del merito, considerando che le buste paga prodotte ex novo in appello non erano indispensabili - ed anzi erano poco rilevanti nel secondo grado di giudizio - oltre a non essere state allegate al ricorso introduttivo del giudizio né erano state oggetto di istanza di ordine di esibizione.

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