Contenzioso

Taglio della pensione per il dirigente Ue infedele

di Matteo Prioschi

Pensione decurtata di due terzi del valore. Questa la sanzione decisa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza della causa C-130/19) nei confronti di un ex componente della Corte dei conti Ue giudicato colpevole di aver infranto degli obblighi derivanti dalla carica ricoperta.

I giudici affermano che, a fronte del ruolo svolto, i componenti della Corte dei conti sono tenuti a osservare le più rigorose norme in materia di comportamento e a far prevalere in ogni momento l’interesse generale dell’Unione rispetto a quello nazionale o personale, come stabilito peraltro dagli articoli del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea dedicati alla Corte dei conti.

Gli atti contestati, e accolti dalla Corte di giustizia, riguardano comportamenti non in linea con tali prescrizioni, in particolare: attività non dichiarata all’interno dell’organo dirigente di un partito politico; utilizzo delle risorse messe a disposizione per finanziare attività senza legami con il suo ruolo (irregolarità su spese di missione e indennità giornaliere, spese di rappresentanza, utilizzo dell’auto di servizio); aver tenuto un comportamento suscettibile di creare un conflitto di interessi con un responsabile di un ente soggetto a verifica da parte della Corte (ha offerto in affitto un appartamento).

Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale afferma che il fascicolo della causa «rivela, da un lato, un uso tipicamente abusivo reiterato, se non addirittura persistente, dei vantaggi e dei privilegi connessi alla sua funzione in seno alla Corte dei conti europea, in particolare al fine di non dover pagare spese private o attività di svago estranee alla sua funzione in seno alla Corte e, dall’altro, un’incapacità di abbandonare la sua carriera politica».

L’articolo 286, comma 6, del Tfue stabilisce che «i membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica» (previsione analoga riguarda i giudici della stessa Corte di giustizia e i componenti della Commissione europea).

Il taglio della pensione, però, affermano i giudici, deve essere proporzionato alle violazioni riscontrate e quindi può anche essere parziale. Inoltre deve essere considerato che la riduzione o annullamento della pensione limita il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Nel caso specifico, tuttavia, le condotte contestate sono state ritenute particolarmente gravi e peraltro ripetute nel tempo, con l’effetto di determinare un danno non solo economico ma anche all’immagine e alla reputazione della Corte.

Tuttavia la qualità del lavoro svolto dall’imputato alla Corte dei conti dal 2006 al 2018 non è stata messa in discussione e che i comportamenti contestati siano stati ripetuti nel tempo è stato favorito dall’imprecisione delle regole interne e dalla carenza dei controlli.

Di conseguenza è stata stabilita la decurtazione di due terzi della pensione con effetto dalla data della sentenza.

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