Contenzioso

Non responsabile il delegato sicurezza se non ha la delega specifica

di Luigi Caiazza

La delega in materia di igiene e sicurezza del lavoro, secondo la previsione della dottrina, è contrassegnata da condizioni formali e sostanziali da verificare sia nel momento costitutivo che nel suo svolgersi in concreto. È una delle motivazioni pronunciate dalla Corte di cassazione nella sentenza 35652/2021 con la quale ha parzialmente accolto il ricorso di un delegato della sicurezza imputato di lesioni gravi colpose a danno di un lavoratore.

I fatti si riferiscono all'infortunio occorso a un dipendente il quale, mentre manovrava un carrello su ruote in prossimità di un telaio, fu investito da una slitta posta su un ripiano del telaio stesso riportando lo schiacciamento di un dito della mano sinistra. Dell'evento fu incolpato il delegato in materia di sicurezza con riguardo agli interventi di messa in sicurezza dei carrelli su ruote e lo stesso fu condannato nei due gradi giudizio di merito.

A propria difesa l'imputato aveva dedotto che già da oltre un anno prima dell'infortunio non aveva più la delega in materia di sicurezza con riguardo all'uso dei carrelli su ruote utilizzati in azienda. Infatti l'azienda aveva deciso di avocare a sé tale attività, stabilendo nel contempo precisi tempi e modalità degli interventi per evitare possibilità di infortuni. A seguito di tale decisione l'imputato era stato giuridicamente sollevato dall'occuparsi direttamente delle operazioni in questione.

La Cassazione, nell'annullare la sentenza impugnata con rinvio a nuovo giudizio, ha ribadito che l'istituto della delega delle funzioni, disciplinato dall'articolo 16 del Dlgs 81/ 2008 (Testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), investe la responsabilità del delegato solo se gli vengono attribuiti reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spese pertinenti all'ambito delegato, ovvero a specifici settori dell'ambito delegato. Più in dettaglio ha precisato che l'effetto liberatorio, offerto dalla legge al datore di lavoro delegante, viene meno qualora sorgano problematiche, riguardanti la sicurezza, che trascendono i poteri delegati, in particolare se esse coinvolgano scelte che richiedano un impegno di spesa che ecceda i limiti stabiliti dall'atto di delega sottoscritto dalle parti.

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