Contenzioso

Licenziamento per giusta causa anche durante il comporto

di Valeria Zeppilli

Il dipendente assente per malattia che svolge, durante l'assenza, un'altra attività, pone in essere un comportamento che va in contrasto con i doveri generali di correttezza e buona fede e con gli obblighi contrattuali specifici di diligenza e fedeltà.
E ciò avviene, a detta della Corte di cassazione (sezione lavoro, 1° ottobre 2021, n. 26709), sia se l'attività esterna sia tale da far ritenere che lo stato di malattia sia stato fraudolentemente simulato, sia se la stessa, tenendo conto della patologia lamentata dal lavoratore e sulla base delle mansioni dal medesimo svolte, rischi di ritardare la guarigione e il rientro in servizio.
Con l'occasione, la Corte di cassazione si è soffermata a fornire degli importanti chiarimenti, rimarcando la distinzione tra il licenziamento per superamento del periodo di comporto e il licenziamento per giusta causa.
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto, come ricordato dai giudici, è oggetto di una disciplina speciale che, in quanto tale, prevale su quella dei licenziamenti individuali e su quella di cui agli articoli 1256 e 1464 del codice civile. In base ad essa, in sostanza, il superamento del periodo di tollerabilità dell'assenza del lavoratore dal lavoro legittima, da solo, il recesso del datore di lavoro, senza che sia necessario dimostrare il giustificato motivo oggettivo o la sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né la correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse. Resta inoltre irrilevante valutare la condotta delle parti o indagare quali siano le cause dell'assenza. In tal modo, si contemperano adeguatamente i contrapposti interessi delle parti del rapporto di lavoro, da un lato a mantenere l'occupazione durante lo stato di malattia e dall'altro a non "subire" troppo a lungo l'assenza del dipendente.
Per la Corte di cassazione è quindi evidente che i paradigmi normativi di riferimento integrati dal licenziamento per superamento del periodo di comporto sono del tutto diversi da quelli integrati dal licenziamento per giusta causa.
Quest'ultimo, del resto, è strettamente connesso alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede e, proprio in ragione della sua diversa natura, può essere intimato anche durante l'assenza per malattia e in vigenza del periodo di comporto se, come accade in caso di fraudolenta simulazione di uno stato morboso, non possano che ritenersi integrati i suoi presupposti di legittimità.

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