Contenzioso

Deroghe unilaterali alla contrattazione integrativa: quando sono ammesse?

di Valeria Zeppilli

Il datore di lavoro pubblico non può disapplicare le previsioni della contrattazione integrativa, se non in ipotesi eccezionali e specifiche.
Come si legge in una recentissima pronuncia della Corte di cassazione (sezione lavoro, 12 ottobre 2021, n. 27782), la disapplicazione del contratto integrativo è prevista come "doverosa" in caso di nullità delle clausole contrattuali, che si verifica quando gli accordi, nel momento in cui vengono sottoscritti, risultano in contrasto con i vincoli fissati dalla contrattazione nazionale oppure se dagli stessi derivano degli oneri che la programmazione annuale e pluriennale della singola amministrazione non contempla. Si tratta, in sostanza, delle ipotesi di nullità genetica del contratto integrativo, che lo rendono inefficace sin dalla sua sottoscrizione.
Inoltre, vanno ricordate le condizioni poste dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 40 del decreto legislativo numero 150/2009, che ammettono in via eccezionale il potere unilaterale di intervento del datore di lavoro pubblico sulle materie riservate alla contrattazione collettiva, in via provvisoria e alla scadenza del termine fissato per la sessione negoziale in sede decentrata, se le parti non sono riuscite a trovare un accordo e hanno quindi riassunto le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
Laddove si verifichino tali ipotesi, oltretutto, il datore di lavoro pubblico deve avere cura di rispettare i canoni di correttezza e buona fede, che non solo sono immanenti in tema di obbligazioni contrattuali, ma che sono stati anche espressamente rimarcati con riferimento alla fattispecie in esame dal decreto legislativo numero 75/2017.
Lo stesso provvedimento normativo, oltre ad aver richiamato il predetto principio e ribadito il carattere eccezionale del potere datoriale di intervenire unilateralmente nelle materie in questione, ha anche esplicitato l'obbligo, connaturato nella natura provvisoria del potere, di proseguire le trattative con lo scopo di raggiungere l'obiettivo della conclusione dell'accordo in tempi celeri.
Più in generale va rilevato che alla base del potere eccezionale del datore di lavoro pubblico di derogare unilateralmente alla contrattazione integrativa, come sottolineato dalla stessa Corte di cassazione, vi è il fine di assicurare la funzionalità dell'azione amministrativa. Tale obiettivo deve essere comunque contemperato con la necessità di non smentire il ruolo centrale della contrattazione e non può essere in alcun modo ricondotto all'esercizio della potestà autoritativa.
Inoltre, vale la pena precisare che il potere datoriale in esame deve essere necessariamente esercitato nell'ambito della contrattazione di competenza e non può essere utilizzato per toccare degli istituti contrattuali disciplinati in via riservata da un livello contrattuale differente.

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