Contenzioso

Festività infrasettimanali regolate dai contratti collettivi

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

Anche nelle attività dirette alla erogazione di servizi pubblici essenziali (come il trasporto aereo) trova applicazione il principio per cui i lavoratori hanno diritto al riposo nelle giornate festive infrasettimanali civili e religiose. Resta ferma, anche in questo ambito, la regola, che si desume dall'articolo 2 della legge 260/1949, per cui al lavoratore è attribuito il diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa «in occasione di determinate ricorrenze religiose e civili» con mantenimento della normale retribuzione. Né il datore di lavoro può imporre unilateralmente al lavoratore di svolgere l'attività nei giorni festivi infrasettimanali, essendo richiesto che tra le parti del rapporto sussista un accordo in tal senso.

La Cassazione ha calato l'applicazione di questi principi (sentenza 29907/2021, depositata il 25 ottobre) in un ambito nel quale la fruizione dei riposi per le festività infrasettimanali deve trovare un bilanciamento con l'interesse della collettività a utilizzare i servizi di trasporto aereo quale essenziale strumento di mobilità. La conclusione è nel senso che la rinuncia del lavoratore ai riposi deve risiedere in un accordo, che può essere un'intesa individuale con il datore di lavoro o un accordo sindacale «stipulato da organizzazioni sindacali cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato».

La Cassazione rimarca che, in assenza di una espressa disposizione di legge, occorre valorizzare il ruolo che le parti sociali sono in grado di esprimere per la regolamentazione delle modalità di esercizio dei diritti individuali dei lavoratori, soprattutto in contesti che coinvolgono interessi più generali della collettività. In questo passaggio della pronuncia si annida un elemento centrale per la corretta gestione dei rapporti di lavoro in funzione dei diversi contesti produttivi in cui operano le imprese. La Cassazione è consapevole che nel trasporto aereo il servizio non possa essere paralizzato per le festività infrasettimanali e rimarca che è il contratto collettivo, in mancanza di una diversa previsione legale, la sede istituzionale deputata a regolamentare le modalità di esercizio del diritto di riposo sulla scorta delle «peculiarità del settore di competenza».

Il caso esaminato era relativo alla richiesta di un addetto alla security dello scalo aeroportuale di Bologna di vedersi riconosciuto il diritto di astensione dal lavoro nei giorni festivi infrasettimanali. In appello la domanda del lavoratore era stata accolta sul rilievo che, mancando un accordo tra le parti sulla regolamentazione dei riposi per le festività infrasettimanali, il datore di lavoro avrebbe dovuto giustificare le ragioni per le quali la tutela del servizio pubblico prevaleva sul diritto individuale dei lavoratori.

La Cassazione non è di questo avviso e rimarca che il contratto collettivo di settore, senza negare il diritto al riposo durante le festività, ha disciplinato le modalità del suo esercizio contemperando il diritto individuale dei lavoratori con l'operatività del servizio pubblico di trasporto aereo. È alle parti sociali che, in mancanza di una previsione legale, compete di trovare la via per regolamentare le modalità di esercizio dei diritti dei lavoratori in base alle specificità di ciascun segmento produttivo.

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