Contenzioso

Responsabilità del committente, anche gli atti stragiudiziali impediscono la decadenza

di Mario Scofferi e Francesco Brandi

La Corte di cassazione, con la sentenza 30602/2021, afferma che la decadenza biennale prevista dall'articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003 (relativa all'ambito di operatività della responsabilità solidale del committente nell'ambito di un contratto di appalto) possa essere impedita anche da un atto stragiudiziale.

Nel caso di specie, ratione temporis antecedente alle modifiche apportate dalla Legge Fornero, una società impugnava la decisione con cui il Tribunale confermava il diritto di taluni lavoratori al pagamento delle retribuzioni maturate nell'ambito di un appalto, in cui l'appellante rivestiva il ruolo di committente.

Nell'avviso della società, tra il resto, tali lavoratori erano decaduti dalla facoltà di azionare la responsabilità solidale poiché, pur avendo costituito in mora la committente entro il termine biennale di legge, avevano iscritto a ruolo la relativa domanda giudiziale solo in epoca successiva ad esso. Di diverso avviso la Corte d'appello, per la quale «anche un atto scritto stragiudiziale, idoneo a far valere la responsabilità del committente rispetto alla pretesa poi azionata giudizialmente, (è) valido ad impedire la decadenza».

Interpretazione, quest'ultima, condivisa anche dalla Cassazione, chiamata dalla committente a decidere sulla questione, per la quale – in mancanza di espressa previsione - occorre avere riguardo alla ratio dell'istituto ossia «porre il committente in grado di meglio tutelare i propri interessi» tramite una (relativamente) tempestiva conoscenza delle doglianze dei lavoratori occupati dal proprio appaltatore. Esigenza questa che, nell'avviso della Cassazione, ben «può essere soddisfatta anche ove nello stesso termine biennale il lavoratore manifesti la volontà di far valere la responsabilità solidale in via stragiudiziale».

Su tale presupposto la Corte, rigettando il ricorso, ritiene maggiormente aderente al testo della norma ratione temporis applicabile il principio per cui «la decadenza in questione, nel silenzio del legislatore, possa essere impedita non solo dal deposito del ricorso giudiziario, ma anche dal deposito di un atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente».

Un approfondimento sarà pubblicato in Guida al Lavoro n. 47/2021.

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