Contenzioso

Studi legali: anche il collaboratore esterno escluso da Irap

di Salvatore Servidio

La Corte di cassazione, con ordinanza 16 novembre 2021, n. 34484, ha stabilito che non è soggetto a Irap il professionista/avvocato che svolge attività di semplice collaboratore esterno di uno studio legale, senza assumere all'interno di esso né una funzione direttiva o di responsabilità né la qualifica di associato, limitandosi a utilizzare beni posti a disposizione dallo studio per l'esercizio dell'attività lavorativa.
Nella vicenda oggetto dell'ordinanza in commento, il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto da un lavoratore autonomo avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria in merito all'istanza di rimborso Irap, asseritamente non dovuta per assenza del requisito dell'autonoma organizzazione. In particolare, il professionista esercitava la professione di avvocato quale semplice collaboratore esterno di uno studio legale, senza assumere all'interno di esso né una funzione direttiva o di responsabilità, né la qualifica di associato, limitandosi a utilizzare beni posti a disposizione dallo studio per l'esercizio dell'attività lavorativa (ufficio, pc, telefoni e servizi di segreteria).
In giudizio, in dissenso con il primo grado, la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio affermando che per svolgere la propria attività di avvocato si era avvalso di un'autonoma organizzazione, avendo utilizzato beni e servizi propri e in associazione con altri professionisti, come dichiarato dallo stesso e rilevato nelle dichiarazioni dei redditi.
Ne conseguente ricorso in Cassazione il contribuente lamenta violazione degli articoli 2 e 3 del Dlgs 446/1997, evidenziando che, con riferimento alle attività professionali, ai fini della configurabilità della soggettività passiva Irap, il professionista deve essere anche il responsabile dell'organizzazione (e non essere inserito in strutture organizzative riferibili all'altrui responsabilità ed interesse) e l'attività professionale deve essere svolta con l'utilizzo di fattori idonei ad accrescerne la produttività.

La decisione
Con l'ordinanza 34484/2021, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente e ha stabilito, con orientamento nuovo, che non è tenuto al versamento dell'Irap l'avvocato che è solo un collaboratore esterno dello studio associato. Ciò perché, di fatto, è estraneo all'autonoma organizzazione.
Nel merito, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale reso dalle Sezioni Unite (sentenza 9451/2016), il giudice di legittimità ha ribadito che in tema di Irap il requisito dell'autonoma organizzazione ex articolo 2 del Dlgs 446/1997, il cui accertamento spetta al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ricorre quanto il contribuente:
a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità od interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
È peraltro onere del contribuente che chiede il rimborso della imposta asseritamente non dovuta dare la prova della assenza delle predette condizioni.
Pertanto punti fermi sono, da un lato, che l'assenza di autonoma organizzazione dell'attività professionale deve essere dimostrata dal contribuente e, dall'altro, che deve essere libero il convincimento del giudice nel cercare gli indizi e pervenire alla verifica della sussistenza o meno dell'organizzazione, tenendo presente che la regola è la sottoposizione a Irap dell'attività professionale ed eccezionale il suo affrancamento.
Nel caso di specie, il giudice di merito si è limitato semplicemente a ricavare la sussistenza del presupposto per l'applicazione dell'Irap dal fatto che «il contribuente, per svolgere la propria attività di avvocato, si è avvalso di un'autonoma organizzazione, avendo utilizzato beni e servizi propri ed in associazione con altri professionisti».
Ma in tal modo – ad avviso della Sezione tributaria – la Ctr ha omesso del tutto di verificare la sussistenza nel caso concreto dei due requisiti realmente rilevanti al fine di integrare il presupposto impositivo Irap, ossia se:
- il contribuente fosse il responsabile dell'organizzazione (e non fosse, dunque, semplicemente inserito in un'organizzazione riferibile ad altrui responsabilità ed interesse);
- e se i beni utilizzati eccedessero il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.
Sulla stessa scia ora consolidata dall'ordinanza in esame, la Corte di legittimità ha di recente stabilito che il professionista non è tenuto al versamento dell'Irap anche se ha assunto un collaboratore addetto alla riorganizzazione dello studio (ordinanza 9221/2021).

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