Contenzioso

Sicurezza, via alla stretta: al preposto nuovi obblighi e più responsabilità penali

Sarà necessario anche comunicare la presenza di lavoratori occasionali. L’omissione è punita con una sanzione da 500 a 2.500 euro per soggetto

di Gabriele Taddia

La mini rivoluzione annunciata nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si è almeno in parte compiuta con la conversione del Dl 146 nella legge 215/21 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dal 20 dicembre. Il provvedimento incide sostanzialmente su una serie di punti cardine.

La sospensione

In primo luogo la modifica dell’articolo 14 del Dlgs 81/08, relativa alla sospensione dell’attività delle imprese che occupano almeno il 10% di manodopera irregolare o incorrono in una serie tipizzata di violazioni in materia di sicurezza. Nella legge di conversione il provvedimento è stato sostanzialmente confermato, con una integrazione di fondamentale importanza: con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, prima dell’inizio dei lavori il committente deve operare la preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante sms o posta elettronica. L’omissione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Il ruolo del preposto

Il secondo punto introdotto dalla legge di conversione è relativo alla maggiore responsabilizzazione del preposto: è stato, infatti, riscritto l’articolo 19 del Testo Unico sicurezza (obblighi del preposto), con l’inserimento ex novo dell’obbligo del preposto stesso (in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale da parte dei lavoratori) di intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, il preposto dovrà interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Stesso obbligo di intervento in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo notata durante la vigilanza. Se necessario, dovrà interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore e al dirigente le non conformità rilevate.

Viene, in sostanza, codificato in modo esplicito l’obbligo giuridico del preposto di intervenire attivamente nel caso in cui venissero rilevate violazioni della normativa di sicurezza.

Da sottolineare che la violazione di questa disposizione, in caso di infortunio, può certamente portare alla imputazione del preposto non solo per la violazione della norma prevenzionistica, ma anche per lesioni colpose o omicidio colposo. Nella precedente versione del Testo Unico tali obblighi, pur non esplicitati, rientravano comunque per pacifica giurisprudenza fra i doveri del preposto. Ora, opportunamente ed in modo molto chiaro, la norma li esplicita in modo positivo.

Sul fronte datoriale, è stato modificato l’articolo 18, che obbliga il datore di lavoro ad individuare il preposto o i preposti per la realizzazione delle attività di vigilanza con la previsione che contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività del preposto.

Inoltre, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

La prevenzione

Terzo punto fondamentale, introdotto con la conversione in legge del decreto, riguarda la formazione che viene posta sempre più al centro dell'attività di prevenzione: viene introdotto l’obbligo di formazione anche a carico del datore di lavoro, l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro dovranno essere definiti con la revisione degli accordi Stato regioni entro il 30 giugno 2022.

La formazione

Infine, sempre in tema di formazione viene previsto che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonchè l’aggiornamento periodico dei preposti le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Dal decreto alla legge ecco le novità

1

nuove notifiche

AUTONOMI OCCASIONALI

Inserito l’obbligo, da parte del committente, di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio dell'utilizzo di lavoratori autonomi occasionali, a mezzo di pec o di sms. L’omissione è sanzionata in via amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore. Non è prevista la diffida da irrogare da parte dell’Ispettorato del lavoro ex art. 13 Dlgs 124/2004 per imporre la regolarizzazione della posizione del committente.

2

non solo teoria

ADDESTRAMENTO

L’addestramento del lavoratore, ove previsto dal Testo Unico sicurezza, diviene essenziale esattamente come la formazione, basti ricordare che l’omesso addestramento può essere presupposto della sospensione attività ex art. 14 Dlgs 81/08. Con la legge di conversione, viene stabilito che l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

3

gli obblighi del preposto

FORMAZIONE IN PRESENZA

Novità per gli aggiornamenti della formazione obbligatoria specifica per il preposto. Al fine di assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza (viene pertanto escluso la formula del e-learning) e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’ evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi.

4

nuovi adempimenti

SANZIONI

È stato aggiornato l'apparato sanzionatorio, anche in funzione dei nuovi adempimenti: l’omessa individuazione del preposto da parte di datore di lavoro e dirigente per l'effettuazione dell’attività di vigilanza prevista dall’articolo 19, è ora sanzionata con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Stessa sanzione quando, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto non viene comunicato al committente il personale che svolge le funzioni di preposto.

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