CGUE: quando lo straordinario è calcolato su base mensile, si considerando lavorate anche le ferie
Il diritto dell'Unione va interpretato nel senso che osta a una disposizione di un contratto collettivo in base alla quale, per determinare se sia stata raggiunta la soglia di ore lavorate che dà diritto ad un aumento per gli straordinari, le ore corrispondenti al periodo di ferie annuali retribuite usufruite dal lavoratore non sono prese in considerazione come ore di lavoro prestate.
Così la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza n. 514 del 13 gennaio 2022.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE ed è stata presentata dalla Corte federale del lavoro tedesca (Bundesarbeitsgericht).
In particolare, in base all'accordo collettivo generale sul lavoro temporaneo (MTV – Manteltarifvertrag für Zeitarbeit) il tempo di lavoro è di 161 ore in un mese che comprende 23 giorni lavorativi e le maggiorazioni per lo straordinario sono riconosciute per le "ore prestate" oltre le 184 nel medesimo lasso temporale.
Nel caso di specie, nell'agosto 2017 il ricorrente prestava 121,75 ore durante i primi 13 giorni e nei restanti 10 giorni usufruiva delle ferie corrispondenti a 84,7 ore di lavoro, per un totale di 206,45 ore, quindi 22,45 ore oltre la soglia dell'orario di lavoro mensile normale, con riferimento alle quali pretendeva il riconoscimento delle maggiorazioni per lo straordinario.
La sua domanda veniva respinta in prima istanza e in appello ed anche la Bundesarbeitsgericht rilevava come le ore di ferie non potessero rientrare nel calcolo, in quanto l'MTV fa espresso riferimento alle "ore prestate".
Tuttavia, lo stesso giudice del rinvio esprimeva dubbi sulla legittimità del meccanismo previsto dall'MTV – che in siffatte occasioni incoraggerebbe i lavoratori a non usufruire delle ferie – con la giurisprudenza della Corte secondo la quale i lavoratori non possono essere dissuasi dall'esercitare il loro diritto al periodo minimo di ferie annuali retribuite, perciò rimetteva la questione alla CGUE.
A tal proposito, la Corte rileva che se da un lato spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, dall'altro essi devono astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto, che invece scaturisce direttamente dalla Direttiva 2003/88 e riveste particolare importanza nel diritto sociale dell'UE.
La Corte prosegue rilevando la duplice finalità del diritto alle ferie annuali, ossia consentire al lavoratore di riposarsi nonché di beneficiare di un periodo di distensione e ricreazione.
Pertanto, ogni incentivo che solleciti i lavoratori a rinunciarvi risulterebbe incompatibile con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, «legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute».
Per la Corte, il meccanismo previsto dalla normativa tedesca, per cui l'unità di riferimento per determinare la soglia del volume di ore prese in considerazione per un aumento per gli straordinari è definita su base mensile e non tiene conto delle ferie, può essere idoneo a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto alle ferie annuali.
Nel caso di specie, infatti, se il ricorrente avesse lavorato anche i successivi dieci giorni, avrebbe ottenuto una retribuzione superiore, contenente la maggiorazione per lavoro straordinario.
Di conseguenza, «l'effetto dell'esercizio da parte del ricorrente del suo diritto alle ferie è stato che la retribuzione percepita per il mese di agosto 2017 è stata inferiore a quella che avrebbe percepito se non avesse preso ferie durante tale mese».
Allo stesso modo, la Corte evidenzia che un siffatto meccanismo comporterebbe una riduzione della retribuzione anche nel caso in cui il lavoratore usufruisse delle ferie all'inizio del mese, «poiché le ore straordinarie eventualmente effettuate dopo le ferie rischierebbero di essere neutralizzate dai giorni di ferie presi all'inizio del mese».
In virtù delle considerazioni svolte, la Corte ha statuito che un meccanismo di conteggio delle ore lavorate come quello previsto dal Manteltarifvertrag für Zeitarbeit, è idoneo a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite durante il mese in cui ha effettuato ore straordinarie e in quanto tale incompatibile con il diritto alle ferie previsto dall'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88.