La disoccupazione agricola va calcolata sulla retribuzione dei contratti collettivi
Con tre sentenze gemelle (438/2021, 439/2021 e 440/2021), la Corte di cassazione ha tentato di fare finalmente chiarezza su quale sia la quota di retribuzione del lavoratore sulla quale calcolare l'importo dell'indennità corrisposta a titolo di disoccupazione agricola. Quest'ultima prestazione è infatti connotata da rilevanti elementi di specificità che ne rendono spesso poco chiara la corretta applicazione.
Le peculiarità della disoccupazione agricola sono, in sostanza, due. Innanzitutto l'accertamento e la riscossione vengono fatti con modalità del tutto particolari, che rendono tale prestazione non un vero e proprio sostegno per la disoccupazione involontaria, quanto piuttosto una modalità con la quale integrare il reddito per indennizzare i caratteri di precarietà, stagionalità e discontinuità del lavoro agricolo. Inoltre, tra i potenziali beneficiari della prestazione sono ricompresi da tempo i lavoratori autonomi tipici del settore, quali i compartecipanti familiari, i piccoli coloni e i piccoli coltivatori diretti.
Ciò posto, ad alimentare il problema della corretta individuazione della retribuzione su cui commisurare i contributi e le prestazioni spettanti ai lavoratori agricoli, sono la variabilità nell'anno delle somme percepite per il lavoro svolto e l'impossibilità di configurare una vera e propria retribuzione per i lavoratori autonomi del settore.
La Corte di cassazione, con le recenti pronunce gemelle, si è in particolare focalizzata sul problema della determinazione dei contributi da versare e delle prestazioni temporanee da corrispondere agli operai agricoli a tempo determinato, provvedendo a un'approfondita disamina di tutta la normativa che, negli anni, si è susseguita a regolamentare la questione, contribuendo a creare una confusione dipanabile solo attraverso una lettura coordinata e approfondita delle norme.
E proprio a ciò hanno provveduto i giudici, giungendo alla conclusione che il criterio da utilizzare come parametro per l'individuazione dell'indennità di disoccupazione agricola cui hanno diritto gli operai a tempo determinato del settore è quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 338/1989 e che il riferimento fatto da questa disposizione alle "leggi" non può logicamente estendersi anche al sistema di rilevazione del salario medio convenzionale di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 488/1968.
Di conseguenza, sulla base di un'attenta e approfondita lettura della normativa attualmente in vigore, con riferimento a tale categoria di prestatori di lavoro il sistema del salario medio convenzionale deve considerarsi superato.