Contenzioso

Rdc solo con permesso di soggiorno lungo

di M.Pri.

È legittimo subordinare l’erogazione del reddito di cittadinanza, nei confronti di cittadini di Paesi non dell’Unione europea, al possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Questa la conclusione a cui è giunta la Corte costituzionale con la sentenza 19/2022 depositata ieri, ritenendo in parte inammissibli e in parte infondate le questioni sollevate dal Tribunale di Bergamo.

Secondo quest’ultimo, poiché il reddito di cittadinanza è una prestazione essenziale, diretta a soddisfare bisogni primari della persona umana, non sarebbe consentita alcuna discriminazione tra cittadini Ue e stranieri regolarmente soggiornanti. Inoltre non ci sarebbe una correlazione ragionevole tra il permesso di lungo periodo e le situazioni di bisogno.

La Consulta, invece, ritiene che il reddito di cittadinanza non sia una mera provvidenza assistenziale che soddisfa un bisogno primario, in quanto include misure di politiche attive del lavoro, di inserimento lavorativo e di inclusione sociale. In questo si differenzia da «altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità...come la pensione d’inabilità civile» o l’assegno sociale.

Seppur la Repubblica italiana abbia il compito di garantire una sopravvivenza dignitosa e il minimo vitale, la Corte costituzionale ritiene di non essere legittimata a convertire «verso esclusivi obiettivi di garanzia del minimo vitale una più complessa misura» quale il reddito di cittadinanza.

Sempre in tema di stranieri extra Ue, il 12 gennaio (sentenza non ancora depositata) ha ritenuto incostituzionale il requisito del permesso di soggiorno di lunga durata per l’erogazione del bonus bebè e dell’assegno di maternità.

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