Contenzioso

Il direttore dei lavori non risponde per gli infortuni in cantiere

di Mauro Pizzin

Il direttore dei lavori non è uno dei soggetti che il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008) contempla fra i titolari delle posizioni di garanzia per la salute dei lavoratori, «posto che la sua attività non ha ad oggetto la prestazione lavorativa, ma la sorveglianza tecnica sulla buona esecuzione dell'opera e sulla sua conformità agli eventuali atti di assenso, nonché il controllo nelle fasi di avanzamento ed il collaudo, allorché l'opera medesima è definitivamente compiuta».
Un contenzioso relativo all'infortunio occorso al dipendente di una ditta edile, procuratosi delle lesioni personali gravi, ha permesso alla Cassazione di precisare l'ambito di responsabilità di una delle figure centrali nei cantieri, descrivendone i limiti nella sentenza 15157/2022, depositata mercoledì 20 aprile.
La questione era sorta perché il Tribunale e la Corte d'appello di Firenze, in primo e secondo grado, avevano riconosciuto il direttore dei lavori corresponsabile assieme al legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori di restauro di una villa per l'incidente accaduto al manovale in base all'articolo 590, commi 2 e 3 del codice penale per la violazione degli articoli 112, 122 e 126 del Dlgs 81/2008. Secondo l'impresario, non presente in cantiere il giorno dell'infortunio, la responsabilità per l'accaduto andava imputata al professionista, che avrebbe dato l'ordine di eseguire lavori per i quali non erano state predisposte adeguate protezioni, contestandogli una indebita ingerenza.
Al di là del suo esito finale - conferma della responsabilità datoriale per il solo fatto che quella interessata dall'incidente era comunque «una postazione di lavoro programmata nelle lavorazioni» - l'aspetto più interessante della sentenza riguarda, come detto, la sussistenza delle posizione di garanzia del direttore dei lavori, il quale, in assenza di un rapporto diretto con la predisposizione del cantiere, «almeno in astratto» non è interessato dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, che toccano invece quei soggetti che materialmente dispongono l'opera (committente) e che contribuiscono alla sua esecuzione (datore di lavoro e soggetti delegati).
Ciò premesso, il direttore dei lavori può essere tuttavia chiamato a rispondere anche in caso di infortuni se – per contratto o di fatto – si ingerisca nell'organizzazione del cantiere, «assumendo una funzione propria di altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica». È una regola, questa, aggiunge la Cassazione, «che vale per chiunque si inserisca indebitamente nell'organizzazione altrui, posto che allorquando ci si sostituisce ad altri non si può che assumerne la relativa responsabilità».
Per la Corte, tuttavia, una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori va rigorosamente provata «attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare un modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere e l'esercizio di funzioni competenti alla posizione di garanzia di uno dei destinatari delle norme prevenzionali».
La presenza del direttore in cantiere può essere, infatti, sporadica o assidua, a seconda delle complessità dei lavori da svolgere e senza che l'eventuale continuità del suo intervento possa essere di per sé considerata indice di ingerenza: una situazione, questa, che per i giudici di legittimità nel caso di specie non è stata provata nel merito, con conseguente annullamento della sentenza pronunciata nei confronti del professionista con rinvio in appello per una nuova valutazione.

La sentenza 15157/2022 della Corte di cassazione

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