Contenzioso

Licenziamenti, il vincolo fiduciario può essere leso anche da comportamenti extralavorativi

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

Comportamenti extralavorativi in contrasto con fondamentali principi etici e sintomatici di un possibile collegamento con ambienti delinquenziali sono idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro.
Non è dirimente che le condotte estranee alla sfera lavorativa abbiano effettivamente compromesso la funzionalità del rapporto di lavoro, perché il dato decisivo è la potenziale attitudine a pregiudicare la correttezza del lavoratore sui futuri adempimenti connessi al rapporto.
La corte d'appello di Catanzaro (sentenza del 1° marzo 2022) ha espresso questi principi con riferimento al licenziamento di un operatore dei servizi di raccolta rifiuti per possesso illegale di due pistole con matricola abrasa, scatole con munizioni e una carabina ad aria compressa provento di una rapina.
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, sostenendo che l'unico dato certo fosse costituito dall'incauto acquisto della carabina, laddove tutti gli altri rinvenimenti non erano a lui riconducibili. La difesa del lavoratore evidenziava, inoltre, che il giudizio penale non si era concluso, per evincerne che i fatti contestati non erano stati ancora valutati in via definitiva nella loro componente illecita.
In primo grado (nella doppia fase del Rito Fornero a cognizione sommaria e piena) l'impugnazione del licenziamento era stata rigettata. La corte d'appello conferma le valutazioni espresse nel primo grado e rimarca che il giudice civile può porre a fondamento della decisione gli atti raccolti in un procedimento penale anche se non ancora concluso, «finanche quando sia mancato il vaglio critico del dibattimento».
Il collegio calabrese si muove nel solco di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui gli accertamenti istruttori desunti da un procedimento penale possono essere autonomamente valutati dal giudice del lavoro, prescindendo tali apprezzamenti dall'esito del giudizio penale. Sulla scorta di questo indirizzo, la Corte valorizza alcune dichiarazioni rese dal lavoratore in ambito penale, utilizzandole per trarne conferma di una condotta incompatibile con la continuazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore aveva confermato il possesso della carabina, anche se aveva negato di conoscerne la provenienza illecita, ma non aveva saputo spiegare perché si trovasse nello stesso luogo «facilmente accessibile a terzi estranei» in cui erano state ritrovate le pistole e le scatole di munizioni. La vicenda aveva avuto, inoltre, una eco mediatica e questa circostanza si prestava a ricollegare al datore di lavoro i fatti contestati al lavoratore.
Sulla base di questi riscontri, la corte d'appello di Catanzaro ha concluso per la legittimità del licenziamento disciplinare, rimarcando che la potenzialità lesiva delle azioni extralavorative del dipendente esprimeva riflessi negativi sull'immagine del datore di lavoro e integrava gli estremi della lesione irreparabile del vincolo fiduciario.

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