Contenzioso

Mancata attribuzione della retribuzione di risultato: il risarcimento del danno da perdita di chance non è tassabile

di Camilla Fino e Pietro Fino

Partendo dal presupposto che il demansionamento subito dal dipendente determina l'obbligo di risarcimento del "danno da dequalificazione professionale" e cioè un danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, risulta abbastanza evidente che l'eventuale importo liquidato sia qualificabile come danno emergente. Pertanto le somme erogate dal datore di lavoro non assumono rilevanza reddituale essendo volte a reintegrare il patrimonio del dipendente.

È il principio di diritto fornito dalla sentenza 14344/2022 del 5 maggio della V sezione civile della Corte di cassazione, con cui è stato deciso che non è tassabile il risarcimento del danno corrisposto dal datore di lavoro a seguito della mancata attivazione, prescritta dalla contrattazione collettiva, del sistema della retribuzione di risultato o per obiettivi, configurandosi come una "perdita di chance", respingendo così il ricorso dell'agenzia delle Entrate.

Nel caso specifico, numerosi dirigenti medici e veterinari a tempo indeterminato, dipendenti dall'(ex) Asl di Crotone lamentavano davanti al giudice del lavoro la mancata attivazione del sistema prescritto dal Ccnl, che avrebbe consentito la corresponsione della retribuzione di risultato e il relativo risarcimento, talché il giudice del lavoro aveva accertato l'inadempimento contrattuale dell'Asl e riconosciuto il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno patito, poi oggetto di accertamento da parte del fisco per il recupero a tassazione Irpef, quale reddito di lavoro dipendente, infine riconosciuto come risarcimento del danno da perdita di chance di accrescimento professionale, e, quindi, esente da tassazione.

Nel dettaglio, la sentenza ha sancito che «le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cosiddetto lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cosiddetto danno emergente)... Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell'assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al Ccnl di un certo comparto».

Si tratta, dunque, di una conclusione, per la Suprema corte, chiara e coerente poiché la retribuzione di risultato non è una voce automatica, «ma è soggetta, per ciascun dirigente, a determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno». Per la Cassazione, in tal modo, si realizza, infatti, una situazione affine a quella del demansionamento che dà adito al danno patrimoniale con la connessa perdita di chance, ovverosia di ulteriori possibilità di guadagno, là dove l'attribuzione del risarcimento non è meramente sostitutiva della retribuzione, ma anzitutto ristora la lesione della capacità professionale del lavoratore.

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