Risarcimento al dipendente oggetto di sanzioni plurime illegittime
La circostanza che il lavoratore subisca un pregiudizio alla propria salute connesso alla prestazione resa non è di per sé sufficiente a far sorgere la responsabilità del datore di lavoro per il danno dallo stesso lamentato. Sul punto infatti, come ha ben chiarito la Corte di cassazione (16580/2022), occorre fare delle opportune distinzioni tra le diverse circostanze che possono verificarsi.
Il risarcimento scatta, di certo, di fronte a un'ipotesi di mobbing, che si configura allorquando il lavoratore è vittima di una pluralità di comportamenti pregiudizievoli posti in essere nell'ambito del rapporto di lavoro, con continuità e da un soggetto animato da un intento persecutorio, a prescindere dalla legittimità o meno della singola azione subita e ciò considerando che, se il datore di lavoro, o chi per lui, si determina intenzionalmente a compiere un danno alla persona del lavoratore, tale circostanza è in sé e per sé ragione di violazione dell'articolo 2087 del Codice civile (che, lo ricordiamo, tutela le condizioni di lavoro).
Vi è poi responsabilità datoriale nel caso dello straining, che è rappresentato dal compimento di una serie di comportamenti idonei a stressare il lavoratore e che si configura a prescindere dalla sussistenza di una pluralità di azioni vessatorie e anche se queste sono limitate nel numero. Lo straining genera responsabilità in base all'articolo 2087 del Codice civile altresì se il datore di lavoro si limita a consentire, anche solo con colpa, che l'ambiente di lavoro sia causa di stress e, in quanto tale, fonte di un danno alla salute dei dipendenti.
Infine, tenendo conto delle regole generali dettate dal nostro ordinamento agli articoli 1218 e 1223 del Codice civile in merito agli obblighi risarcitori che conseguono alla responsabilità contrattuale, il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei confronti del dipendente ogniqualvolta ponga in essere, anche solo colposamente, un mero inadempimento che cagioni un danno alla salute, come avviene, per fare lo stesso esempio fatto dalla Corte di cassazione, in caso di applicazione di una pluralità di sanzioni illegittime.
Se, invece, il lavoratore subisce dei danni che sono connessi alla qualità della prestazione lavorativa, intrinsecamente e inevitabilmente usurante, il datore di lavoro non incorre in alcuna responsabilità, così come accade se il pregiudizio lamentato è un mero disagio o una semplice lesione di un interesse che non ha alcuna consistenza e gravità e che, in quanto tale, non è risarcibile.