Escluso da tassazione il danno esistenziale ma non la perdita di redditi di lavoro
La Corte di cassazione (ordinanza 16512/2022 del 23 maggio) ha confermato la correttezza del principio secondo cui «tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei redditi, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano origine dal rapporto di lavoro…costituiscono redditi di lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta».
Il riferimento normativo è dato dall'articolo 6 del Tuir che, al comma 1, ha come presupposto la tassazione per categorie, ovvero l'applicazione di regole specifiche per ogni tipologia reddituale e al comma 2 la precisazione tale per cui le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione qualora risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nella diversa ipotesi in cui esse tendano a ristorare un pregiudizio di natura diversa.
Afferma la Suprema corte che la funzione integrativa è, quindi, presente solo quando l'indennità vada a compensare il lucro cessante, mentre quando il risarcimento va a ristorare il soggetto rispetto a danni non patrimoniali non vi è un collegamento a un reddito, seppur perduto e reintegrato. «Non è infatti la natura risarcitoria della somma ad escluderne l'imponibilità, ma la natura del pregiudizio risarcito, che rimane imponibile ove si tratti di perdita di reddito».
Il danno consistente nella differenza retributiva non costituisce neanche danno da perdita di chance, entità giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tener conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto. E dunque, la Cassazione, in applicazione di tale principio, ha riconosciuto che «nell'ambito delle poste risarcitorie, in base alla loro natura, sono state ritenute tassabili quelle volte a sostituire il reddito perduto, costituente ipotesi di lucro cessante (la differenza tra i redditi percepiti e quelli che la contribuente avrebbe percepito ove avesse conseguito la nomina a dirigente) e non tassabili quelle volte a reintegrare una perdita immediatamente verificatasi nel patrimonio giuridico della contribuente (il danno esistenziale per il disagio morale e l'alterazione della vita umana e professionale)».