Contenzioso

Importi graduati per fasce e per chi è recidivo aumento del 20 per cento

Da un minimo di 1.800 euro a un massimo di 43.200. In caso di impiego di lavoratori in nero, infatti, la sanzione è graduata per fasce. Si va appunto dai 1.800 ai 10.800 euro per ciascun lavoratore, nei casi in cui l’addetto è impiegato sino a 30 giorni di effettivo lavoro; per salire da 3.600 a 21.600 euro per l’impiego da 31 a 60 giorni e da 7.200 a 43.200 euro nell’ipotesi di impiego oltre i 60 giorni. Se il lavoratore è uno straniero, minore o percettore del reddito di cittadinanza, la sanzione è aumentata del 20 per cento.

La legge di Bilancio per il 2019 inoltre ha anche previsto un ulteriore aggravio del 20% se il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Non si applicano invece la sanzione per l’omessa comunicazione di assunzione, la mancata consegna della lettera di assunzione e le sanzioni in materia di Libro unico del lavoro.

Invece, la maxi-sanzione si cumula con quella prevista in caso di mancata tracciabilità delle retribuzioni. In questo caso, se il datore di lavoro non dimostra il pagamento con uno dei metodi previsti dalla legge, potrà essere emessa anche la diffida accertativa per la retribuzione non corrisposta.

Gli importi delle sanzioni sono diffidabili, perciò se il trasgressore adempie alla diffida potrà accedere al pagamento della sanzione nella misura di un quarto dell’importo minimo, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del verbale. Entro lo stesso termine tuttavia il datore di lavoro dovrà regolarizzare il lavoratore in nero. La nota ricorda che esistono tre ipotesi.

La prima attiene alla regolarizzazione del lavoratore ancora in forza all’atto dell'accesso ispettivo. In tal caso egli dovrà instaurare con il lavoratore un contratto a tempo indeterminato, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50%; ovvero con un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi. Per l’assunzione non si potrà utilizzare il contratto intermittente; mentre sarà possibile sottoscrivere un contratto di apprendistato. La regolarizzazione con contratto a termine dovrà rispettare le soglie percentuali previste dalla legge o dal contratto collettivo. Un’altra condizione è il mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a tre mesi, cioè 90 giorni di calendario.

La seconda ipotesi è la regolarizzazione di un periodo in nero svolto prima di quello regolare presso il datore di lavoro. La diffida, da adempiere nel termine di 45 giorni, avrà ad oggetto la rettifica della data di assunzione, il pagamento dei contributi e premi e il pagamento della sanzione in misura minima.

Ultimo caso è la regolarizzazione del lavoratore in nero non più in forza presso l’azienda; in questo caso non trova applicazione l’obbligo del mantenimento in servizio per almeno tre mesi. In caso di inottemperanza alla diffida entro 120 giorni, la sanzione aumenta nella misura del doppio del minimo o un terzo del massimo, se più favorevole. Il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per adempiere alla diffida. Il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro deve essere presentato entro 30 giorni dalla scadenza dei 120 giorni per l’ottemperanza alla diffida, per tutti gli illeciti contestati nello stesso verbale .

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