Contenzioso

Misure antinfortunistiche, il preposto non alleggerisce l’onere del datore di lavoro

di Luigi Caiazza

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche ma anche di sorvegliare continuamente perché vengano adottate da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'articolo 2087 del Codice civile, egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro.

È tale il principio espresso dalla Corte di cassazione (IV sezione penale) con la sentenza 20122/2022, anche dopo l'entrata in vigore del Dl 146/2021, convertito dalla legge 215/2021, che ha individuato i nuovi compiti di vigilanza, in capo ai preposti, sull'osservanza degli obblighi di legge da parte dei singoli lavoratori.

La sentenza si riferisce al ricorso presentato dal titolare di una impresa edile già condannata nei due gradi di giudizio di merito per il grave infortunio subito da un lavoratore a seguito della caduta da una altezza di oltre tre metri nel mentre era intento a eseguire lavori di demolizione del tetto di un piccolo immobile, senza l'allestimento di alcuna opera di protezione.

In tale occasione il datore di lavoro era assente e l'ordine della demolizione sarebbe stato impartito dal nonno del ricorrente nella sua qualità di subappaltatore, secondo la tesi difensiva dell'imputato, ovvero di preposto di fatto, secondo i giudici di merito. Purtuttavia, sostiene la sentenza in esame, vale il principio generale secondo cui in tema di infortuni sul lavoro, in caso di subappalto, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve verificare la condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la conseguenza dei piani operativi di sicurezza (Pos) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (Psc), con la conseguenza che, in caso di sua mancanza, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto.

È apparso in ogni caso con valenza determinante, ai fini del riconoscimento della responsabilità del ricorrente, il principio per cui, in tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, obbligo che può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, che tenga conto delle prassi elusive, come nel caso di specie, seguite dai lavoratori di cui lo stesso datore di lavoro sia a conoscenza.

Con l'occasione, la Cassazione non ha mancato di ribadire il principio secondo cui lo stesso committente, anche in caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa, sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui, come per la vicenda in esame, la mancata adozione, o l'inadeguatezza delle misure precauzionali, sia immediatamente percepibile senza particolari indagini.

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