Contenzioso

Tempo di reazione e frequenza determinano se la reperibilità è orario di lavoro

di Valeria Zeppilli

Sulla base di un orientamento già in più occasioni espresso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il tempo di guardia o reperibilità, per poter essere considerato orario di lavoro non deve necessariamente essere accompagnato dall'obbligo del dipendente di permanere nel luogo di lavoro, essendo a tal fine sufficiente la circostanza che i vincoli che vengono imposti al lavoratore durante tale periodo arginino comunque la sua libertà di dedicarsi ai propri interessi, limitandolo nella gestione del tempo di attesa.

Così, anche per la Corte di cassazione (sezione lavoro, 16582/2022 del 23 maggio 2022) il periodo di guardia va inevitabilmente qualificato come orario di lavoro secondo la direttiva 2003/88 ogniqualvolta il dipendente, durante i propri servizi in regime di reperibilità, soggiaccia a vincoli idonei a incidere sulla sua facoltà di gestire liberamente anche il tempo durante il quale non gli è richiesto alcun servizio professionale. Tale ingerenza anche sul tempo che astrattamente il lavoratore potrebbe dedicare ai propri interessi deve comunque essere oggettiva e molto significativa.

Concretamente, per procedere a una simile valutazione occorre basarsi su due dati.Innanzitutto, bisogna considerare il termine che viene concesso al lavoratore che si trova in regime di reperibilità per riprendere le proprie attività professionali una volta che il datore di lavoro lo abbia chiamato.In secondo luogo, va valutata anche la frequenza media degli interventi che il lavoratore è chiamato a gestire durante il periodo di guardia.

Sul primo aspetto la Corte di cassazione, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, ha fornito qualche indicazione in più. Per i giudici Ue, infatti, in linea generale se il termine concesso al lavoratore per la ripresa del servizio durante il periodo di guardia è limitato a qualche minuto, lo stesso deve essere considerato integralmente come orario di lavoro. Tuttavia, occorre comunque stimare l'effettivo e concreto impatto del termine di reazione tenendo conto sia degli altri vincoli eventualmente imposti al lavoratore, sia delle eventuali agevolazioni che gli sono accordate durante la reperibilità.

Nel caso specifico, si trattava di lavoratori comunali assegnati al servizio di protezione civile, ai quali la contrattazione collettiva imponeva, in caso di chiamata durante il regime di guardia, di raggiungere il posto di lavoro in trenta minuti, senza concedere, ad esempio, un veicolo di servizio con il quale poter beneficiare di diritti in deroga al codice della strada o di diritti di precedenza. Si trattava, oltretutto, di condizioni imposte anche in aree frequentemente soggette a richiami in servizio e caratterizzate da interventi di durata media significativa.Una simile circostanza, sul piano pratico, comporta sia riflessi diretti relativi alla riconducibilità del periodo all'orario di lavoro, sia riflessi indiretti sui riposi compensativi, che devono quindi essere concessi dal datore di lavoro nel caso in cui il servizio di reperibilità cada nel giorno di riposo settimanale.

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