Contenzioso

La verifica dei lavoratori licenziabili va fatta in tutto il gruppo

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Nell'ambito di una procedura di riduzione del personale, l'applicazione dei criteri di scelta va effettuata con riferimento alle società che compongono il gruppo, laddove tra le medesime sussista un unico centro d'imputazione di interessi, a prescindere dal fatto che il singolo lavoratore abbia effettivamente svolto le proprie prestazioni in modo promiscuo per entrambe le società collegate.

Se tra le imprese del gruppo sussiste una sostanziale unicità quanto alle rispettive strutture aziendali, nel senso che esse convergono verso un unico centro decisionale, l'indagine sui presupposti selettivi dei lavoratori eccedentari deve ricomprendere tutta la popolazione aziendale delle imprese coinvolte. In tal caso, non è necessaria l'ulteriore verifica se il singolo lavoratore operava solo per la società titolare del rapporto di lavoro o anche per le altre società del gruppo.

In altri termini, non è dirimente che il lavoratore abbia operato solo per il datore di lavoro che lo aveva assunto, perché in presenza di un unico centro di interessi la verifica va, comunque, effettuata rispetto a tutti i lavoratori comparabili ricompresi nelle varie società collegate.

La Cassazione ha espresso questi principi (sentenza 13207/2022) nella controversia promossa dal dipendente di una compagnia aerea licenziato all'esito di una procedura di riduzione del personale. In primo grado la domanda era stata accolta sul presupposto della sussistenza di un unico complesso aziendale a cui ricondurre le due società dello stesso gruppo, entrambe attive nel trasporto aereo.

La Corte d'appello di Cagliari ha confermato la decisione ribadendo che, se ricorre un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, il perimetro di indagine per la selezione dei lavoratori eccedentari è la platea complessiva delle società collegate. Su tale presupposto è stata confermata la reintegrazione in servizio del lavoratore e disposta la condanna ad una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità.

La Cassazione sposa questa lettura e aggiunge che la compenetrazione delle strutture aziendali di due società distinte, ma parti di un genuino gruppo di imprese, riverbera i propri effetti sulla procedura di licenziamento collettivo, imponendo una valutazione complessiva dei lavoratori in esubero con riferimento a tutta la forza lavoro impiegata dalle società collegate.

A fronte di questo accertamento, è irrilevante l'utilizzo promiscuo dei lavoratori da parte delle società collegate. Per la Corte questa condizione resta assorbita dal fatto che le medesime società condividevano un'unica struttura organizzativa.Una volta riscontrata la sostanziale unitarietà della struttura imprenditoriale è irrilevante, in altri termini, che il singolo lavoratore abbia reso la prestazione solo per la società che lo ha assunto.

È un approccio che presenta elementi di novità, con i quali le imprese e gli operatori dovranno misurarsi, posto che era prevalso sin qui un orientamento che includeva l'uso promiscuo delle mansioni tra i requisiti essenziali ai fini del centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro.

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