Contenzioso

Cantieri edili, controlli dell’Ispettorato leciti anche in area privata

di Luigi Caiazza

L’area in cui opera un cantiere edile, pure se di proprietà privata, non è qualificabile né come luogo di privata dimora, né, comunque, come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate.

Lo sostiene la Corte d’appello di Lecce nella sentenza ha accolto il ricorso dell’Ispettorato territoriale del lavoro nei confronti della sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva invece accolto l’opposizione all’ordinanza con cui era stato contestato e sanzionato l’impiego di cinque lavoratori senza preventiva comunicazione del rapporto di lavoro.

L’accertamento era avvenuto nel giardino dell’abitazione estiva di proprietà della moglie del ricorrente, delimitato da recinzione e cancello. Quest’ultimo eccepiva la violazione dell’articolo 13 della legge 689/1981 in quanto l’accesso ispettivo era stato effettuato in una privata dimora, nonché dell’articolo 18 della medesima legge, in quanto nell’ordinanza ingiunzione di pagamento non era stata addotta alcuna motivazione in ordine alle difese contenute negli scritti difensivi tesi all’archiviazione del verbale ispettivo.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso, decidendo sul primo motivo, assorbente del secondo. La motivazione era fondata sulla delimitazione del potere d’ispezione degli organi addetti all’accertamento degli illeciti amministrativi, rispetto al reato di violazione di domicilio (articolo 614 del Codice penale) riferito non solo alla casa di civile abitazione ma anche a qualsiasi luogo destinato, anche transitoriamente, all’esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, nonché il luogo in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, commercio, allo studio o svago.

Secondo la Corte d’appello, invece, un’area destinata a cantiere edile, pure se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo esposto al pubblico, in quanto caratterizzato da uno spazio soggetto alla viabilità di coloro che vi si trovino, confermato anche dal libero accesso effettuato dagli ispettori senza chiedere autorizzazione alcuna. Peraltro, escludere la possibilità all’organo di vigilanza di effettuare, come nella fattispecie, la verifica della corretta esecuzione dei lavori edili, autorizzati dall’autorità amministrativa, e il rispetto delle norme che tutelano il lavoro e la sicurezza, sarebbe stato in contrasto con le varie norme che prescrivono tali controlli (ad esempio, l’articolo 8 del Dpr 520/1955).

La Corte territoriale respingeva anche il secondo motivo del ricorso stabilendo che l’autorità amministrativa non è tenuta, nell’ordinanza ingiunzione, a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall’intimato.

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