Contenzioso

Se l’ufficio dirigenziale non è costituito, non c’è nemmeno il relativo stipendio

di Valeria Zeppilli

Nella pubblica amministrazione, affinché un ufficio possa essere ritenuto di livello dirigenziale, è indispensabile che siano stati emanati degli atti di macro organizzazione che lo qualifichino come tale.

Come ricorda la Corte di cassazione (sezione lavoro, 19022/2022 e 19039/2022), del resto, il potere di definire le linee fondamentali degli uffici è da sempre assegnato alle amministrazioni, alle quali già il decreto legislativo 29/1993 e successivamente il decreto legislativo 165/2001, in tutte le loro versioni, hanno riservato anche l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi con i quali conferire la loro titolarità e la determinazione della dotazione organica.

Di conseguenza, anche se un determinato soggetto preposto alla direzione di un ufficio svolge specifiche mansioni accomunabili a quelle di un dirigente, se manca l'istituzione dell'ufficio dirigenziale il giudice non ha la possibilità di qualificare l'attività svolta da tale soggetto come dirigenziale valutando la sostanza delle attribuzioni.

Peraltro, nell'impiego pubblico la contrattazione collettiva ha una peculiare natura e una specifica funzione e non può non considerarsi che la discrezionalità che la caratterizza non permette di comparare il personale dirigenziale a quello non dirigenziale per valutare il rispetto dell'adeguatezza e della proporzionalità della retribuzione disposte dall'articolo 36 della Costituzione. Infatti, è ormai consolidato che la parità di mansioni e di funzioni esercitate da due soggetti non determina necessariamente la corresponsione dei medesimi trattamenti economici, che possono essere legittimamente differenziati in ragione dei diversi percorsi formativi seguiti, della carriera del singolo, delle esperienze specifiche che ognuno ha maturato, delle dinamiche negoziali che caratterizzano i diversi comparti.

Oltretutto, considerando quanto previsto dall'articolo 109 del testo unico degli enti locali, che deve essere letto in combinato disposto con il successivo articolo 110, e vista l'ampia potestà riservata agli enti nell'organizzare i propri uffici, i Comuni, ad esempio, sono liberi di non istituire la posizione dirigenziale anche rispetto a funzioni che in teoria implicano l'esercizio di poteri e doveri tipici dei dirigenti e di affidarla a personale con qualifica non dirigenziale, pur sempre nel rispetto di quanto stabilito dal proprio regolamento e dalla contrattazione collettiva. Così, i responsabili degli uffici e dei servizi ai quali vengono affidate maggiori responsabilità in forza di quanto previsto dal secondo comma del predetto articolo 109 e indipendentemente dal loro inquadramento funzionale non possono per ciò solo legittimamente vantare la pretesa di vedersi attribuito, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 165/2001, il trattamento economico previsto per il personale dirigenziale.

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