Contenzioso

Infortunio mortale, la Cassazione assolve il datore che ha correttamente valutato i rischi e predisposto le misure di tutela

A fissarlo la recentissima sentenza della S.C. di Cassazione, sez. IV, pen. 31 maggio 2022, n.21064, relativo al decesso di un lavoratore per iperpiressia da colpo di calore, occupato nell'attività di raccolta dell'uva all'interno di un'azienda agricola

di Mario Gallo

I profondi processi evolutivi che hanno caratterizzato la disciplina sulla salute e la sicurezza sul lavoro nel corso degli ultimi decenni indubbiamente hanno reso più "pesanti" gli obblighi in materia gravanti sul datore di lavoro; tuttavia, tutto ciò nemmeno si traduce in un'asettica responsabilità oggettiva per la quale vale, quindi, l'equazione che all'infortunio o la malattia professionale del lavoratore corrisponde in automatico, appunto, la responsabilità del datore di lavoro.

Infatti, pur se è vero che nella ormai sterminata giurisprudenza di legittimità prevalgono nettamente i casi in cui è questa figura sono imputati i reati di omicidio colposo (art.589 c.p.) o di lesioni colpose (art.590 c.p.) non mancano, tuttavia, anche dei casi il cui il datore di lavoro è andato assolto; tra questi ultimi va segnalato quello affrontato dalla recentissima sentenza della S.C. di Cassazione, sez. IV, pen. 31 maggio 2022, n.21064, relativo al decesso di un lavoratore per iperpiressia da colpo di calore, occupato nell'attività di raccolta dell'uva all'interno di un'azienda agricola.

Sia la Corte di Appello di Potenza che il GIP del Tribunale di Matera hanno assolto i rappresentati legali della società G. S.r.L., qualificati come datori di lavoro per la sicurezza, dai reati di cui agli artt.113 e 589, c.2, c.p. nonché dai reati di cui agli art.110 e 55, c. 3, 4, 5 e 170 del D.Lgs. n.81/2008, perché il fatto non sussiste in relazione all'infortunio mortale occorso all'operaio agricolo.

Le parti civili hanno, così, proposto ricorso per cassazione, censurando l'operato dei Giudici di merito sotto diversi profili; tuttavia, la S.C. di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, confermando l'assoluzione dei datori di lavoro sulla base di un complesso ragionamento da cui spiccano, in particolare, alcuni punti che, in breve, possono essere così riassunti.

Valutazione dei rischi e idoneità del DVR.

In primo luogo, infatti, secondo i giudici gli imputati, nella loro veste datoriale, hanno adempiuto correttamente agli obblighi di sicurezza a loro carico, tra cui quello fondamentale della valutazione dei rischi (art.28, 29 e ss. D.Lgs. n.81/2008), ritenendo così corretto e congruo quanto riportato nel relativo documento (DVR) rispetto alle mansioni svolte dai braccianti agricoli occupati nel vigneto.

In particolare, nel DVR erano state indicate adeguate misure di miglioramento delle condizioni ambientali di rischio, consistenti nel limitare i tempi di esposizione a fattori micro e macroclimatici sfavorevoli, nel dotare i lavoratori di adeguati indumenti di lavoro e nell'apprestare idonei locali o ripari per il ristoro degli addetti.

Rispetto, quindi, al classico rischio di colpo di calore, che va ricordato durante questo periodo estivo interessa molte attività, in concreto i datori di lavoro avevano adottato le necessarie specifiche misure, riconoscendo così idoneo il DVR sul piano prevenzionale, anche per quanto riguarda la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi ritenuto accettabile.

Movimentazione manuale dei carichi durante la raccolta della frutta e misure di primo soccorso.

E per giudici sulla base di tali esiti del DVR sono stati correttamente adempiuti anche gli altri obblighi come, ad esempio, quelli relativi alla predisposizione del primo soccorso aziendale – sul fondo, infatti, era presente un addetto e l'operaio colto da malore era stato tempestivamente trasportato presso la Guardia medica che, per altro, si trova a meno di un Km dal vigneto – mentre per quanto riguarda la movimentazione manuale dei carichi durante la raccolta dell'uva essendo questi un rischio come detto valutato come accettabile i datori di lavoro non erano tenuti ad alcun ulteriore intervento prevenzionale, né a livello procedurale (formazione o sorveglianza sanitaria), né a livello organizzativo, cosicché si conclude che non era neppure richiesta la previsione di specifiche misure dirette a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza in occasione della predetta attività di raccolta.

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