Contenzioso

Datore di lavoro di fatto e prestazione a titolo di favore: gli orientamenti della cassazione

di Mario Gallo

Con la riforma del D.Lgs. n.81/2008, si sono realizzati profondi mutamenti della disciplina antinfortunistica che, tra l'altro, hanno portato anche a un ampliamento significativo della platea dei lavoratori creditori di sicurezza e al superamento, entro certi limiti, del regime di maggior tutela riconosciuto in via esclusiva a quelli dipendenti (art. 2094 c.c.).

Sotto tale profilo risulta di particolare interesse la recente sentenza della S.C. di Cassazione, sez. IV pen. 21 giugno 2022, n. 23809, che ha meglio focalizzato la nozione di "lavoratore" ai sensi dell'art.2, c.1, lett. a), del citato D.Lgs. n.81/2008, il rapporto tra prestazione e tipologie di contratti di lavoro e la figura del datore di lavoro di "fatto".

In breve, il caso affrontato dai Giudici di legittimità riguarda l'infortunio riportato da un lavoratore "in nero", caduto da una scala durante la rimozione del pergolato antistante l'esercizio di ristorazione, per il quale è stato ritenuto responsabile, ai sensi dell'art.590 cod. pen., il datore di lavoro ai fini della sicurezza; questi si era difeso facendo rilevare nel ricorso, tra l'altro, che il Tribunale del lavoro con sentenza del maggio 2020 aveva accertato l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra imputato e infortunato, elemento che, quindi, andrebbe così a scardinare il costrutto accusatorio.

Nozione di "lavoratore" e contratti di lavoro.

Tuttavia, la S.C. di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, facendo rilevare che, come accennato, ora il già citato art. 2, c.1, lett. a) del D.Lgs. n.81/2008, accoglie una nozione ben più ampia di "lavoratore", non più quasi esclusivamente circoscritta al rapporto di lavoro subordinato in quanto, appunto, il "lavoratore" è la persona che "....indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione".

Di conseguenza, la Corte di Appello si è correttamente basata su tale definizione ed "Ha, pertanto, ritenuto rilevante, non già la qualifica del soggetto, quanto piuttosto il fatto che costui avesse svolto, su richiesta del "datore di lavoro", nel luogo da questi indicato e con i mezzi da questi messi a disposizione, mansioni lavorative"; insomma, per i giudici non è stato ritenuto di per se determinante la natura del contratto di lavoro quanto, invece, i predetti elementi emersi.

Infatti, nel caso di specie è stato provato che l'infortunato stava svolgendo, nell'azienda, un'attività lavorativa su richiesta dell'imputato che, per altro, gli aveva fornito la scala (non a norma), presenziando anche i lavori.

Per altro, nella stessa sentenza è stato anche posto in evidenza che la disciplina protettiva del D.Lgs. n.81/2008, si applica "......anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione", e la citata nozione di lavoratore dell'art. 2, c.1, lett. a) di tale decreto si fonda su una "....definizione più ampia di quelle previste dalla normativa pregressa, che si riferivano invece al "lavoratore subordinato" (art. 3, d.P.R. n. 547 del 1955) e alla "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" (art. 2, comma primo, lett. a, d. lgs. n. 626 del 1994)".

Datore di lavoro di fatto e prestazione a titolo di favore.

Ne consegue, quindi, che secondo la S.C. di Cassazione ai fini dell'applicazione delle norme previste nel D.Lgs. n.81/2008, rileva "...l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell'imprenditore, a prescindere dal fatto che il "lavoratore" possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo".

Invero, questo passaggio non risulta essere, però, del tutto chiaro – considerato anche il regime di minor tutela previsto espressamente dall'art. 21 del D.Lgs. n.81/2008 per i lavoratori autonomi e alcune altre categorie – ma nel caso di specie, a quanto sembra di capire, per i giudici l'imputato si è venuto a trovare, ai fini antinfortunistici, nella posizione di datore di lavoro di fatto (cfr. art. 299 D.Lgs n.81/2008) in quanto aveva affidato al lavoratore un compito "....funzionale all'attività lavorativa dell'imputato..", fornendogli anche le attrezzature di lavoro; pertanto, attraverso tale conferimento "......egli aveva di fatto assunto la gestione dei rischi relativi al campo di lavoro, collocato in quota ........e, tra questi, la scala utilizzata dal lavoratore, sprovvista dei più basilari presidi di sicurezza..........".

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