Contenzioso

Sicurezza, la sospensione dell’attività va applicata con criteri selettivi

Il provvedimento è escluso se arreca pericoli più gravi agli addetti o a terzi. Dopo le modifiche al Dlgs 81/2008 la misura non è più discrezionale

di Stefano Rossi

Non scatta la sospensione dell’attività se il provvedimento arreca maggiore pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi. È quanto emerge dalla nota 1159 del 7 giugno 2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

La sospensione dell’attività in caso di violazioni nell’applicazione della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e in chiave di contrasto al lavoro irregolare è un provvedimento sul quale è intervenuto il decreto fisco e lavoro (Dl 146/2021) alla fine dell’anno scorso, che ha modificato l’articolo 14 del Testo unico Sicurezza (Dlgs 81/2008).

Il provvedimento della sospensione oggi non è più discrezionale da parte degli ispettori, tuttavia, gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle 12 del giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi o per la pubblica incolumità.

Le ipotesi di sospensione

Una prima ipotesi di sospensione è l’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione di assunzione, nella misura di almeno il 10% di quelli presenti sul luogo di lavoro. La nuova percentuale si calcolerà sul numero dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.

Non scatta la sospensione, invece, nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa.

La circolare 3/2022 ha precisato che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso ispettivo è ininfluente ai fini dell’adozione del provvedimento.

Un’altra ipotesi di sospensione è l’accertamento di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza tassativamente individuate nell’allegato I del Decreto fiscale (circolare Inl 4/2022). Con la nota 1159/2022, l’Ispettorato ha chiarito che il personale ispettivo potrà valutare circostanze particolari che suggeriscano sotto il profilo dell’opportunità di non adottare la sospensione dell’attività.

L’esclusione

In particolare, il provvedimento è escluso nel caso in cui la sospensione arrechi una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi. Si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di falda d’acqua o alla rimozione di materiali nocivi.

Allo stesso modo, non potrà essere sospeso un servizio pubblico di trasporto o di fornitura di energia elettrica se il provvedimento determini un grave rischio per la pubblica incolumità.

Per lo stesso motivo non troverà spazio la sospensione nell’attività di allevamento di animali, stanti peraltro le conseguenze di natura igienico-sanitarie legate al mancato accudimento.

Potranno, invece, essere differiti gli effetti della sospensione nei casi di interruzione di cicli produttivi avviati, raccolta dei frutti maturi o nella vendemmia in corso, sempre che il posticipo degli effetti non causi rischi per la salute dei lavoratori o di terzi o per la pubblica incolumità.

La nota specifica che in questi casi deve essere impedito ai lavoratori in nero di continuare a svolgere la propria attività sino alla loro regolarizzazione o, comunque, il personale ispettivo dovrà imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante la prestazione.

La revoca

Ai fini della revoca della sospensione sarà necessario regolarizzare i lavoratori in nero, sottoporli a sorveglianza sanitaria e alla formazione e informazione sulla sicurezza.

In caso di sospensione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro dovrà ripristinare le regolari condizioni di lavoro, oggetto, tra l’altro, del provvedimento di prescrizione. In entrambi i casi si dovrà versare una somma aggiuntiva pari, nel primo caso, a 2.500 euro se i lavoratori in nero sono inferiori a cinque, a 5mila euro se superiori a tale soglia.

Nei casi di sospensione per ragioni di sicurezza l’importo è indicato nell’allegato I a fianco di ciascuna violazione. Se il datore di lavoro nei cinque anni precedenti è incorso in un provvedimento di sospensione la somma aggiuntiva è raddoppiata.

Resta ferma la possibilità di pagare il 20 per cento dell’importo all’atto della revoca e l’importo residuo, maggiorato del 5 per cento, nei sei mesi successivi alla data di presentazione dell’istanza di revoca.

L’inottemperanza al provvedimento comporta l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per motivi di sicurezza; l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nel caso di sospensione per lavoro irregolare.

Il ricorso contro il provvedimento di sospensione per lavoro nero deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica e l’Ispettorato interregionale deve pronunciarsi entro i successivi 30 giorni. Il ricorso è accolto se l’Ispettorato non si pronuncia nel termine previsto.

Invece, per il provvedimento in materia di sicurezza, il decreto di archiviazione del giudice penale determina la decadenza del provvedimento.

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