Contenzioso

Illegittimi gli incentivi all'assunzione proporzionali alla permanenza pregressa del lavoratore in una regione

di Matteo Prioschi

E' illegittima la norma regionale secondo cui un regolamento regionale attuativo può prevedere che l'ammontare degli incentivi, in favore delle aziende, per l'assunzione o la stabilizzazione di lavoratori sia modulato in relazione alla durata continuativa del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte dei lavoratori.
Con la sentenza 199/2022, la Corte costituzionale ha bocciato l'articolo 73 della legge 6/2021 della Regione Friuli-Venezia Giulia che ha modificato l'articolo 77 della legge 18/2005 della stessa regione.
La disposizione, secondo il legislatore regionale, ha due scopi: promuovere la ricollocazione di lavoratori che hanno contribuito per anni allo “sviluppo morale e materiale della comunità regionale” e arginare l'emorragia demografica del territorio.
La Corte costituzionale rileva che, nel caso di benefici indiretti, tra cui sono inclusi gli incentivi occupazionali, la previsione di graduatorie e criteri preferenziali si traduce “di regola (salvo che l'offerta di posti di lavoro ecceda la domanda) in un fattore preclusivo dell'accesso al beneficio”. Questo perché un datore di lavoro potrebbe preferire una persona invece di un'altra, con quest'ultima che rimarrebbe esclusa, “così sostanziandosi in una vera e propria preclusione all'accesso”.
Richiamando alcune sentenze precedenti (281/2020 e 44/2020) la Consulta ribadisce che è “irragionevole il collegamento tra il riconoscimento di un incentivo occupazionale destinato al datore di lavoro e il requisito della residenza del lavoratore, così come è irragionevole valorizzare il radicamento territoriale per riassorbire le eccedenze occupazionali”, perché la presenza passata sul territorio non è garanzia di permanenza futura. Inoltre tale criterio limita la mobilità delle persone tra regioni, penalizzando chi ha deciso di esercitare il diritto di spostarsi consacrato dall'articolo 120 della Costituzione e risulta violare anche il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©