Contenzioso

La tutela del testo unico sicurezza si applica anche al lavoro tramite voucher

di Mario Gallo

Una fetta notevole degli infortuni sul lavoro si registra nello svolgimento di prestazioni occasionali, non di rado eseguite in "nero" o attraverso strumenti contrattuali elusivi della rigida disciplina sul rapporto di lavoro subordinato (articolo 2094 del Codice civile).

Invero, ancora oggi non pochi datori di lavoro sono convinti che, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, la disciplina del testo unico (Dlgs 81/2008), si applichi ai soli dipendenti ma così non è; infatti, rispetto a quanto prevedeva la disciplina previgente, decreto legislativo accoglie ora una nozione molto più ampia di lavoratore tutelato e tale profilo è stato messo bene in luce nella sentenza 29367/2022 della Cassazione, riguardante un gravissimo infortunio subito da un lavoratore occupato tramite voucher.

Questi, infatti, nel 2017 mentre era intento a effettuare dei lavori di resinatura della carena di una imbarcazione da pesca, che si trovava alata in secca all'interno di un cantiere e sopra due cavalletti, era precipitato al suolo da un'altezza di circa 2,5 metri, procurandosi lesioni encefaliche e vertebrali tali da ridurlo in stato vegetativo permanente.

Qualifica di datore di lavoro di fatto
I vari accertamenti, compiuti anche con l'intervento dell'Ispettorato del lavoro, hanno consentito di ricostruire oltre la dinamica dei fatti, anche il rapporto intercorrente tra l'infortunato e il proprietario dell'imbarcazione, che aveva commissionato a titolo oneroso i predetti lavori, venendosi, così, a trovare nella posizione di datore di lavoro di fatto (articolo 2, comma 1, lettera b, e articolo 299 del Dlgs 81/2008). E a questi, sia il Tribunale che la Corte di appello, avevano riconosciuto la responsabilità per il reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (articolo 590 del Codice penale), condannandolo alla pena di anni due reclusione.

In particolare, i giudici hanno contestato all'imputato di non aver adottato, in base all’articolo 2087 del Codice civile, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica erano necessarie a tutelare l'integrità fisica del prestatore del lavoro, oltre che aver violato gli articoli 111, comma 1, lettera a) e 122 del Dlgs 81/2008, riguardanti le misure di sicurezza per i lavori in quota. L'imputato ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, censurando l'operato dei giudici di merito sotto diversi profili; in particolare, ha lamentato la mancanza, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza, all'epoca del fatto, di un rapporto di lavoro subordinato.

Tutela del lavoratore occupato con i voucher
La Cassazione ha, tuttavia, respinto il ricorso ritenendolo infondato; infatti, con una motivazione chiara, logica ed esaustiva i giudici di primo e di secondo grado hanno spiegato le ragioni per cui hanno ritenuto sussistente un rapporto di lavoro fra l'imputato e la persona offesa.In particolare, è stato accertato che: era stato l'imputato a incaricare il lavoratore di effettuare lavori di manutenzione della barca; i tabulati telefonici avevano evidenziato numerosi contatti fra i due nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 riferibili, in assenza di qualsivoglia altro rapporto, a contatti di lavoro; l'imputato aveva fornito ai lavoratori il materiale da utilizzare per il lavoro; la saltuaria collaborazione della persona offesa con un'impresa di pompe funebri non gli aveva impedito di eseguire i lavori di rimessaggio su incarico dell'imputato.Pertanto, il rapporto di lavoro era stato certamente in essere, come comprovato dalla predisposizione dei voucher nei mesi precedenti, quindi, l'imputato rivestiva la qualifica di datore di lavoro.

Sotto tale profilo i giudici di legittimità non hanno mancato di ribadire che la definizione di lavoratore contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs 81/2008, è « più ampia di quella prevista dalla normativa pregressa nella quale si faceva espresso riferimento al “lavoratore subordinato” (art. 3, D.P.R. n. 547 del 1955) e alla “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro» (art. 2, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 626 del 1994) (in tal senso, Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Cojocaru, Rv. 269637)».

Invero, osservano ancora i giudici, già prima della riforma operata dal Dlgs 81/2008, la Cassazione ha qualificato come lavoratori subordinati coloro che, indipendentemente dalla continuità e dall'onerosità del rapporto, abbiano prestano la loro attività fuori del proprio domicilio alle dipendenze e sotto la direzione altrui, e ha affermato il principio che, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell'attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo. Di conseguenza, nel caso specifico, anche se il lavoratore era stato occupato in base ai voucher è applicabile, alla luce di tali principi, la disciplina protettiva del Dlgs 81/2008.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©