Contenzioso

Sicurezza, l’addestramento deve essere adeguato ed erogato anche ai lavoratori con precedenti esperienze

di Mario Gallo

La recente miniriforma del Testo unico della sicurezza n. 81/2008, operata dal Dl 146/2021, convertito con modifiche dalla legge 215/2021, non ha puntato i suoi riflettori solo sul versante repressivo ma, a ben vedere, anche su quello strettamente prevenzionale, apportando importanti novità per quanto riguarda la formazione.
Le dinamiche degli infortuni sul lavoro in molti casi hanno rivelato, infatti, una matrice comune: l'omissione o l'inadeguatezza dei corsi erogati ai lavoratori; si tratta, invero, di un fenomeno denso di varie sfaccettature dove, frequentemente, i giudici rilevano che – purtroppo – si tratta in diversi casi di una formazione fatta solo sulla carta o del tutto insufficiente.
Sotto questo profilo appare particolarmente interessante, quindi, la sentenza della Cassazione, Sezione 4 penale, 22 luglio 2022, n. 29025, in cui è affrontato proprio quest'ultimo caso; la vicenda giudiziaria trae origine da un grave infortunio sul lavoro in cui un operaio, addetto a una pressa piegatrice, aveva subito lo schiacciamento con frattura delle prime falangi di quattro dita della mano destra e del secondo e terzo dito della mano sinistra, mentre era intento alla sostituzione delle matrici per un cambio di lavorazione, lesioni che avevano comportato una malattia della durata superiore a quaranta giorni.
Sia il Tribunale d'Ivrea, sia la Corte d'appello di Torino avevano ritenuto responsabile dell'accaduto il datore di lavoro (articolo 590 del Codice penale), per la violazione sia dell'articolo 71, c.omma 1, del Dlgs 81/2008 – la macchina non era dotata di un di un sistema di sicurezza efficiente – sia degli articoli 73 e 37, comma 1, dello stesso decreto, in quanto l'imputato avrebbe omesso di impartire all'operaio una formazione, informazione e addestramento adeguati in ordine all'uso in sicurezza della pressa piegatrice in oggetto.

Prassi di lavoro scorretta e irrilevanza delle precedenti esperienze lavorative
Il datore di lavoro ha, così, proposto ricorso per cassazione, censurando l'operato dei giudici di merito sotto diversi profili, ma gli Ermellini lo hanno ritenuto inammissibile; in estrema sintesi, secondo i giudici per quanto riguarda il profilo della formazione – che qui interessa – pur se la condotta del lavoratore è stata imprudente ciò non esclude la responsabilità dell'imputato in quanto è stata dimostrata la «...incompleta formazione, informazione ed addestramento del lavoratore dal quale non poteva essere preteso di seguire le istruzioni del manuale di uso del macchinario in assenza di una specifica formazione sulla corretta procedura di lavoro, che egli non conosceva».
Su questo punto il datore di lavoro si era difeso sostenendo il contrario, facendo rilevare che le precedenti esperienze lavorative del dipendente e la partecipazione di questi ai corsi di formazione che, pure in assenza di una verifica sul campo, avrebbero dovuto consentirgli di attivare, anche in relazione alle misure di sicurezza, le corrette procedure di lavoro.
Invece, sempre secondo i giudici ciò non risponde al vero in quanto il lavoratore proprio perché non adeguatamente formato aveva seguito una prassi di lavoro scorretta.

Addestramento inadeguato nell'uso dell'attrezzatura di lavoro
In definitiva, quindi, è stato ritenuto sussistente un difetto di formazione del dipendente che, a ben vedere, riguarda nello specifico la sfera dell'addestramento su cui ha molto puntato la recente miniriforma operata dal Dl 146/2021, e che sembra che molti datori di lavoro, però, continuano ancora a non considerare nella sua giusta importanza.
Infatti, nel caso di specie «…le ore dedicate alla formazione e il carattere generico e pluridisciplinare della stessa (a fronte di un rilevante numero di macchinari dalle diverse caratteristiche e dalla complessità dei manuali di istruzione….) …» non avevano consentito all'operaio infortunato «... di possedere un bagaglio adeguato, non tanto a manovrare la macchina piegatrice, quanto ad utilizzarla in conformità alle dotazioni, pure presenti, di messa in sicurezza in caso di involontaria attivazione della pressa, laddove la macchina possedeva un sistema di interruzione del movimento mediante fotocellule di fatto inutilizzato, in quanto inattivo e comunque non in grado di operare per omesso allineamento delle fotocellule».
Insomma, si è trattata della classica formazione "zoppa", in quanto non completata da un adeguato addestramento, oltre che da una verifica sulle conoscenze e competenze acquisite in relazione all'utilizzo del macchinario nelle diverse situazioni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©