Contenzioso

Sì al sequestro dello studio del medico no vax

di Patrizia Maciocchi

Rischia la condanna per esercizio abusivo della professione il medico che, sospeso dall’ordine per non essersi vaccinato, continua la sua attività. La Cassazione (sentenza 34273/2022) respinge il ricorso di un dentista -indagato per esercizio abusivo della professione (articolo 348 del Codice penale) - il cui studio era stato sequestrato preventivamente. Una misura - secondo il ricorrente - non in linea con la normativa emergenziale di contrasto al Covid che, per la violazione dell’obbligo vaccinale, prevede la sola sanzione amministrativa pecuniaria. In ogni caso pur ipotizzando un concorso di sanzioni concorrenti penale-ammnistrativa, in applicazione del principio di specialità e del favor rei, doveva prevalere l’amministrativa.

Per la Suprema corte non è così. È vero che il Dl 44/2021, sanziona i medici “no vax” solo in via amministrativa , ma la stessa norma lascia poi la parola agli ordini per i provvedimenti disciplinari. E, nello specifico l’ordine, dopo aver verificato che il medico si era sottratto al vaccino lo aveva sospeso, a tempo: un provvedimento che impedisce di svolgere la professione. I giudici chiariscono quindi che sul piano amministrativo si resta quando il camice bianco continua a fare il medico malgrado non sia vaccinato, ma prima della “interdizione”.

Nel caso esaminato la condotta posta a fondamento del reato e del titolo cautelare era avvenuta dopo la sospensione. «Non si era dunque - si legge nella sentenza - in presenza di un unico fatto, né tantomeno di un medesimo fatto, né di un concorso apparente di norme; si tratta di fatti autonomi distinti disciplinati da norme diverse».

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