Contenzioso

Sicurezza sul lavoro, società responsabile anche se il vantaggio è esiguo

di Matteo Prioschi

La Corte di cassazione (sentenza 33976/2022) ha ritenuto una società responsabile dell'illecito amministrativo previsto dal reato individuato dall'articolo 25-septies, comma 3, del Dlgs 231/2001 pur avendo adottato un modello organizzativo, ma con sistemi di controllo inidonei alla prevenzione di un infortunio e a fronte del fatto che il risparmio ottenuto dal comportamento adottato fosse minimo.

È stata accertata una minor spesa di 1.860 euro, considerata esigua in raffronto a quanto sborsato dall'azienda per l'adeguamento complessivo del sistema antinfortunistico e ai costi sostenuti in tale ambito in un anno (100-130mila euro).

La sentenza riguarda l'infortunio occorso a un dipendente di un'azienda che svolge attività di raccolta e lavorazione dell'uva, il quale, scivolando, ha inserito una mano nella vasca di raccolta dei grappoli che era senza la griglia di protezione necessaria, con conseguenti gravi lesioni. Al presidente del consiglio di amministrazione della società è stata contestata la colpa e la violazione dell'articolo 71, comma 1, del Dlgs 81/2008, per aver messo a disposizione dei dipendenti di un meccanismo privo dei requisiti per la sicurezza dei lavoratori. La società è stata ritenuta responsabile per il vantaggio consistito nel risparmio di spesa determinato dalla mancata installazione della griglia.

I giudici ricordano che è già stato precisato come la responsabilità dell'ente «non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele finalizzate o comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi». Inoltre l'articolo 25-septies del Dlgs 231/2001 «non richiede la natura sistematica delle violazioni della normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi ivi contemplati». Di conseguenza l'interesse può sussistere anche correlato a una trasgressione isolata e il requisito della commissione del reato nell'interesse della società può essere ravvisato anche con una singola trasgressione «se altre evidenze fattuali dimostrano il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente».ù

La giurisprudenza della Cassazione, però, ha anche stabilito che «per impedire un'automatica applicazione della norma che ne dilati a dismisura l'ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione, anche isolata, l'esiguità del risparmio può rilevare per escludere il profilo dell'interesse e/o del vantaggio, e, quindi, la responsabilità dell'ente, ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza».

Tuttavia, argomentano i giudici nella sentenza 33976/2022, quest'ultima ipotesi si verifica se la violazione non insiste su «un'area di rischio di rilievo». Nel caso specifico, però, la violazione era proprio inerente a un'area di rischio di rilievo, con conseguente responsabilità dell'ente in quanto non si può sostenere l'assenza di colpa di organizzazione rispetto alla violazione di una regola cautelare essenziale per il buon funzionamento del sistema di sicurezza.

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