Contenzioso

Licenziamento per giusta causa: il contratto collettivo non vincola il giudice

di Valeria Zeppilli

Nel valutare la proporzionalità del licenziamento per giusta causa, il giudice non è vincolato alla tipizzazione contenuta dalla contrattazione collettiva e deve sempre procedere a un apprezzamento dei fatti contestati al lavoratore che tenga adeguatamente conto delle modalità concrete con le quali gli stessi si sono verificati e della loro natura. A ricordarlo è la Corte di cassazione (sezione lavoro, 14 settembre 2022, n. 27132).

Secondo i giudici, andando più nel dettaglio delle argomentazioni di recente espresse, se è vero che la verifica circa la riconducibilità del fatto addebitato alle disposizioni per le quali la contrattazione collettiva prevede il licenziamento è un passaggio fondamentale dell'iter valutativo della legittimità del recesso, è altrettanto vero che, al di là della tipizzazione contrattuale, non può comunque prescindersi dal verificare se il comportamento tenuto dal lavoratore sia connotato da una gravità tale da scuotere la fiducia del datore di lavoro e da giustificare la convinzione che la prosecuzione del rapporto lavorativo sia divenuta un pregiudizio per gli scopi aziendali. In particolare, occorre verificare se il dipendente abbia assunto una condotta tale da dimostrare la sua scarsa inclinazione ad attuare gli obblighi assunti nei confronti della parte datoriale con la dovuta diligenza e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza che dovrebbero invece orientare il suo operato.

Per la Corte di cassazione, in buona sostanza, la gravità della condotta e la proporzionalità del recesso sono oggetto di un giudizio che rientra nell'attività sussuntiva del giudice, il quale, in ogni caso, non può condurlo liberamente ma è tenuto a verificare l'irreparabile lesione del vincolo fiduciario valorizzando tutti gli elementi concreti della fattispecie, di natura sia oggettiva, sia soggettiva, in coerenza tanto con la scala valoriale posta dalla contrattazione collettiva quanto con i principi che fanno radicalmente parte della coscienza sociale.

I giudici, a maggiore chiarezza, hanno anche precisato che la valutazione in concreto della legittimità e della congruità del licenziamento per giusta causa inflitto al lavoratore va fatta sempre e, quindi, anche quando, in astratto, l'infrazione contestata dal datore di lavoro corrisponda a una fattispecie contrattualmente tipizzata.

Nel caso di specie, la contestazione aveva a oggetto l'appropriazione serialmente e per anni perpetrata, da parte di un pubblico funzionario, di risorse pubbliche destinate al funzionamento della scuola ove questi lavorava: per i giudici non c'è dubbio che si tratta di una condotta idonea a ledere il vincolo fiduciario, anche se, in concreto, il dipendente aveva provato a far valere, a giustificazione del suo comportamento, la mancanza di precedenti disciplinari, l'esistenza di gravi patologie necessitanti cure mediche e la restituzione delle somme sottratte.

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