Contenzioso

Sicurezza, responsabilità collegata all’effettiva conoscenza della violazione

di Luigi Caiazza

In materia di sicurezza sul lavoro, l'assunzione di una carica che comporti l'acquisizione di una posizione di garanzia implica, da parte del giudice, l'accertamento della sussistenza della concreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola violata, valutando la situazione di fatto in cui ha operato.
Da ciò deriva, secondo la IV Sezione della Cassazione Penale (sentenza 33548/22), che in caso di infortunio sul lavoro il profilo soggettivo e personale della colpa è generalmente individuato nella possibilità soggettiva dell'agente di rispettare la norma cautelare, ossia nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della norma stessa.
In concreto, secondo una nuova corrente giurisprudenziale, l'individuazione della responsabilità colposa dovrà tener conto non solo dell'oggettiva violazione delle norme cautelari, ma anche della concreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla norma stessa.
Pertanto, l'assunzione di una determinata carica che comporti l'acquisizione di una posizione di garanzia implica l'accertamento della concreta possibilità del soggetto di uniformarsi alla norma violata, valutando la situazione di fatto in cui ha operato.
Diversamente si porrebbe in capo al datore di lavoro una impropria responsabilità penale “di posizione”, tale da sconfinare in responsabilità oggettiva, in conseguenza della mera posizione assunta.
I fatti di causa si riferiscono a un grave infortunio subito da un lavoratore intento a effettuare la sostituzione di un rotolo di tessuto in ingresso alla linea di estrusione di una calandra (modificata in modo sostanziale), il quale, nell'atto di inserire il capo della bobina di tessuto rimaneva con la mano sinistra tra i cilindri, riportando l'amputazione di tre dita.
Nella sentenza impugnata l'amministratore delegato era stato condannato in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto che questi, alla data di assunzione dell'incarico, avrebbe dovuto “acquisire preventivamente” notizie circa la situazione aziendale in materia di sicurezza per porsi in condizione di adempiere immediatamente ai propri doveri. Sul punto non risultava, però, che la Corte predetta avesse svolto un adeguato accertamento in ordine all'elemento soggettivo e alla conseguente possibilità di pretendere il rispetto della norma violata. In particolare, non risultava effettuata alcuna verifica sulle eventuali iniziative assunte dall'imputato tra la data dell'investitura e quella dell'infortunio (circa sei mesi), alla luce delle dimensioni della società e della tipologia dell'attività espletata e se questi poteva ragionevolmente mettersi in condizione di conoscere ogni eventuale problema.
L'accoglimento del ricorso si è dunque fondato sui principi riepilogati in premessa sulla mancanza di un'analisi complessiva circa la possibilità del titolare della posizione di garanzia di incidere concretamente sulla eliminazione delle irregolarità descritte che avevano determinato il grave evento.
Anche il ricorso del costruttore della macchina che aveva causato l'infortunio e che aveva subito la condanna, in primo e secondo grado, derivante dalla progettazione e fabbricazione della stessa, pur marcata CE, veniva accolto.
Sul punto la sentenza in esame non mancava di affermare che il costruttore, in quanto titolare di una posizione di garanzia, risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione del prodotto ove risulti privo dei necessari dispositivi e requisiti di sicurezza e sempre che l'utilizzatore, come per il caso in esame, non ne abbia fatto un uso improprio, tale da poter essere considerato causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento.

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