L'esperto rispondeContrattazione

Contributo di assistenza contrattuale E.N.I.P.G.

Pietro Gremigni

La domanda

D: Una azienda che applica il c.c.n.l. della Grafica Industria ha ricevuto richiesta di versamento del contributo di assistenza contrattuale E.N.I.P.G. per i propri dipendenti. La richiesta è relativa anche ad anni precedenti (dal 2008) in quanto la società non ha mai provveduto al versamento di detto contributo. Si chiede di conoscere il vs. parere circa l'obbligatorietà di detto contributo precisando che l'azienda non aderisce ad organizzazioni datoriali.

R: I precedenti ministeriali (circ. 4/2004 - 40/2004 e n. 30/2005 Interpello 21 dicembre 2006 circ. 43/2010) riaffermano il divieto di imporre, ex lege o in base al contratto collettivo, un obbligo di adesione agli enti cosiddetti bilaterali, coerentemente con i principi costituzionali in materia di libertà sindacale negativa, nonché con le regole del diritto comunitario della concorrenza. Il rispetto del principio di libertà sindacale negativa comporta che nessun obbligo di adesione all'ente bilaterale possa essere imposto per le imprese non associate alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Si tratterebbe cioè di una clausola obbligatoria del CCNL in grado di vincolare al suo rispetto solo le parti firmatarie o aderenti a quelle firmatarie. Le imprese invece non iscritte ad alcuna organizzazione stipulante che applicano la parte economica/normativa del CCNL non rientrerebbero in tale adempimento, salvo che il contratto collettivo applicato dall'impresa (anche se non iscritta alla associazione firmataria) preveda l'obbligo di garantire al lavoratore determinate prestazioni sostitutive di quelle non ottenibili con l'iscrizione all'ente o al Fondo bilaterale. Nel caso specifico però il CCNL grafici industria non prevede alcun trattamento sostitutivo e quindi a nostro giudizio non risultano dovuti i contributi richiesti dal Fondo.

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