Contrattazione

Prova più lunga per gli apprendisti artigiani della meccanica

di Fabio Antonilli

Con l’accordo “ponte” relativo al Ccnl area meccanica (settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri, affini, odontotecnici) siglato il 15 gennaio 2015 è stata definitivamente messa a regime la normativa dell’apprendistato professionalizzante di cui al Dlgs 167/2011, finora regolamentata dall’accordo interconfederale del 3 maggio 2012, che veniva periodicamente prorogato con accordi categoriali.

La prima importante novità della nuova disciplina riguarda l’ampliamento del periodo di prova degli apprendisti: si passa da 2 mesi - previsti dalla precedente regolamentazione - a 3 mesi per tutti i livelli di inquadramento finale. Anche il periodo di comporto durante la fase di prova segue una regolamentazione specifica: esso, infatti, è previsto per un periodo non superiore ad 1 mese.

Per quanto riguarda le durate del contratto di apprendistato per il conseguimento delle qualifiche operaie e impiegatizie tecniche sono state confermate quelle previste in forza della precedente regolamentazione, fatta eccezione per le figure impiegatizie amministrative, la cui durata è ridotta a 3 anni.

Il sistema di calcolo per la retribuzione dell’apprendista è sempre quello della percentualizzazione. Alle tabelle già presenti nel Ccnl è stata aggiunta una terza, quella che prevede la progressione percentuale per gli apprendisti impiegati che parte dal 70% nel primo semestre fino ad arrivare al 90% nel sesto semestre, nonché un’ulteriore tabella per gli impiegati addetti al centralino.

Per ciò che concerne le ore di formazione professionalizzante è stato confermato il monte ore annuo previsto dall’accordo interconfederale dell’artigianato del 3 maggio 2012, vale a dire 80 ore medie per anno, comprensive delle ore di formazione relative al rischio specifico previste dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

La formazione potrà essere erogata in azienda anche attraverso modalità quali affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali. Inoltre l’impresa potrà avvalersi di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l’assistenza e/o l’erogazione e/o l’attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere.

È stato stabilito che il piano formativo individuale (Pfi), da redigersi in forma sintetica, potrà essere elaborato anche entro 30 giorni dalla stipula del contratto individuale di lavoro, ciò con l’obiettivo di consentire all’impresa di poter valutare più attentamente le opportunità didattico-formative alle quali avviare il giovane apprendista. È stata la circolare 18 del 2014 a chiarire che la contrattazione collettiva può prevedere che la redazione del Pfi non debba essere contestuale alla stipula del rapporto di apprendistato, ma possa intervenire in un momento successivo.

Per quanto riguarda il trattamento di malattia degli apprendisti già in forza presso le aziende, che segue le previsioni di cui all’accordo di rinnovo del 16 giugno 2011, è stato condiviso che anche a questi lavoratori spetta l’integrazione economica a carico del datore di lavoro - esclusivamente se aggiuntiva rispetto al trattamento dovuto dagli enti previdenziali - ma con riferimento ai soli eventi morbosi verificatisi a partire dal 15 gennaio 2015.
Il nuovo articolo 27 del Ccnl area meccanica si applica ai contratti di apprendistato stipulati a partire dal 1° gennaio 2015.

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