Contrattazione

Anzianità professionale edile: contribuzione al fondo nazionale Fnape

di Josef Tschöll

Una delle particolarità del settore edile è rappresentata dalla cosiddetta anzianità professionale edile (Ape). I diversi contratti collettivi nazionali regolamentano, per gli operai, un trattamento economico legato alla permanenza nel settore, denominato “anzianità professionale edile” (art. 29 ed allegato “C” Ccnl Edili – industria). Il trattamento sostituisce sostanzialmente l'indennità di anzianità prevista negli altri settori sulla base dell'anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro ed è corrisposto annualmente dalla cassa edile al verificarsi di determinate condizioni. Questo è finanziato da un contributo posto a carico dei datori di lavoro computato su determinati elementi della retribuzione oraria.
L'accordo di rinnovo del Ccnl Edili – industria, stipulato il 1° luglio 2014, introduce un nuovo meccanismo di gestione dell'Ape. Il nuovo articolo 29 del Ccnl prevede diverse condizioni, termini e modalità per la maturazione e l'erogazione a decorrere dalla prestazione di maggio 2016. In particolare viene prevista:
- l'istituzione del nuovo Fondo nazionale anzianità professionale edile (Fnape);
- la prestazione Ape relativa al maggio 2015 verrà erogata ancora dalle Casse edili in base alla regolamentazione di cui all'articolo 29 e all'allegato C del Ccnl 19 aprile 2010;
- l'istituzione di una commissione paritetica per formulare alle parti sociali nazionali una specifica regolamentazione in materia e che avrà anche compiti di monitoraggio sull'andamento del Fnape.
La regolamentazione predisposta dalla commissione dovrà contenere necessariamente i seguenti criteri:
- le riserve Ape rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini Ape;
- le riserve afferenti altri istituti, potranno essere utilizzate ai fini Ape;
- i versamenti al Fnape saranno effettuati dalle Casse edili con cadenza trimestrale;
- i dati Ape vengono esaminati e gestiti direttamente dal Fnape;
- lasciare inalterato l'attuale meccanismo per il raggiungimento delle ore per la maturazione del requisito per avere diritto alla prestazione Ape.
Infine, l'accordo stabilisce che il contributo di finanziamento, a carico dei datori di lavoro, è determinato dalle parti sociali nazionali per ciascuna circoscrizione territoriale (percentuali indicate nell'allegato A).
Sembra allora che la gestione dell'anzianità professionale edile passi, così, in maniera graduale dal livello territoriale a quello nazionale.
Adesso con il verbale del 23 gennaio 2015 Ance, Aci Pl, e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, con riferimento a quanto introdotto dall'accordo di rinnovo del Ccnl del 2014, forniscono una interpretazione contrattuale autentica in materia di contribuzione al Fnape. In particolare viene precisato che:
- ai fini dell'erogazione della prestazione di maggio 2016 da parte del Fnape, le Casse edili costituite dalle associazioni territoriali aderenti a quelle stipulanti il Ccnl per l'industria e la cooperazione edile, sono tenute, dal mese di ottobre 2014, a versare al Fnape la contribuzione Ape secondo quanto previsto dall'accordo del 1° luglio 2014. E' confermata dunque la partenza e l'obbligo per le Casse edili di dover versare al nuovo fondo nazionale la contribuzione Ape riscossa dai datori di lavoro da ottobre 2014 in poi. Tuttavia, in attesa della costituzione del Fnape, le Casse edili dovranno accantonare i versamenti in un apposito conto per il successivo trasferimento delle relative somme;
- spetta alle parti a livello territoriale fissare le modalità operative circa l'utilizzo delle riserve Ape secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale (art. 29, comma 6, Ccnl Edili industria - 1° luglio 2014 e art. 78 Ccnl Edili cooperative 1° luglio 2014);
- anche le riserve relative ad altri istituti potranno essere utilizzate ai fini Ape secondo le modalità operative che saranno definite dalle parti territoriali tramite apposito accordo;
- eventuali controversie sulla materia dovranno essere segnalate dalle parti territoriali alle parti nazionali che adotteranno le necessarie soluzioni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©