Contrattazione

Accordo su apprendistato e lavoro a termine per il Ccnl Legno (industria)

di Paola Sanna

Lo scorso 4 febbraio tra la FederlegnoArredo e Feneal -Uil, Filca-Cisl e Fillea -Cgil è stato sottoscritto un nuovo accordo che integra e modifica il vigente Ccnl per i dipendenti delle aziende operanti nei settori legno, sughero, mobile e arredamento, boschivi e forestali. La disciplina rivisitata coinvolge le parti dedicate alla gestione del contratto di apprendistato e del contratto a tempo determinato.
Queste, in estrema sintesi, le novità introdotte.


Apprendistato professionalizzante
Con riferimento alla clausola di stabilizzazione dei contratti di apprendistato scaduti, il Ccnl già prevedeva che l'assunzione di nuovi apprendisti fosse subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 % degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Ed ancora, per le aziende che occupavano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità, la percentuale del 50% era già ridotta al 30 per cento.
Con la sottoscrizione del nuovo accordo, il limite dimensionale ai fini dell'applicazione del 30% sale da 10 unità a 50 unità massime. Ciò significa, dunque, che per le aziende che occupano non più di 50 dipendenti la percentuale di conferma per poter procedere ad una nuova assunzione con la stessa tipologia contrattuale è fissata al 30% ed è riferibile ai contratti di apprendistato stipulati dopo il 26 aprile 2012.


Contratto a tempo determinato e somministrazione
L'articolo 30 del vigente Ccnl è abrogato dall'accordo in commento poiché non più rispondente alla nuova disciplina normativa oggi in essere.
La previsione che il numero massimo di numero dei lavoratori occupati con contratto a termine e con contratto di somministrazione non poteva superare il 25% calcolato su base semestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva viene, dunque, completamente rivisitata.
In seguito al nuovo accordo, il numero di lavoratori occupato con queste tipologie contrattuali non può superare il 30% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva interessata; è precisato che la percentuale va determinata in relazione al personale in forza a tempo indeterminato al 1° gennaio dell'anno di assunzione, ma come media nell'arco dell'anno.
Dal computo della base attenzione, sono esclusi - per espressa previsione contrattuale e quindi in deroga all'impostazione fornita dal ministero del Lavoro con circolare n. 18/2014 - i lavoratori impiegati con contratto di apprendistato.

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