Contrattazione

Novità su contribuzione ed Evr per le aziende edili artigiane e della piccola industria di Trento

di Cristian Callegaro

L'Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento e le sigle sindacali trentine di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, hanno firmato il verbale di accordo che introduce novità, in particolare, in materia di contribuzione alla Cassa edile ed elemento variabile della retribuzione.


Contributo paritetico Cassa edile
L'aliquota contributiva relativa al “Contributo Paritetico Cassa Edile”, fino al 31 dicembre 2014 stabilita nella misura del 2,95%, viene portata a far data dal 1° gennaio 2015 al 2,50 per cento.


Elemento variabile della retribuzione (E.V.R.)
Le Parti rinnovano l'Accordo E.V.R. del 9 novembre 2012, prorogandolo per gli anni 2015 e 2016.
Dall'analisi degli indicatori/parametri provinciali fissati dal contratto provinciale ai fini della determinazione dell'E.V.R. risulta che la misura dello stesso elemento provinciale è pari al 3,50% della misura massima individuata con l'Accordo provinciale datato 9 novembre 2012, calcolata sui minimi di paga base in essere al 1° gennaio 2015. Per gli apprendisti la quota di E.V.R. deve essere calcolata in base al Gruppo di appartenenza ed al semestre di anzianità.


I valori dell'E.V.R. sono conseguentemente i seguenti:
E.V.R. OPERAI
Livello 4° euro 0,23 orari
Livello 3° euro 0,22 orari
Livello 2° euro 0,20 orari
Livello 1° euro 0,17 orari


E.V.R. IMPIEGATI
Livello 7° euro 57,85
Livello 6° euro 52,02
Livello 5° euro 43,35
Livello 4° euro 40,45
Livello 3° euro 37,57
Livello 2° euro 33,80
Livello 1° euro 28,90
Per gli operai le nuove disposizioni sull'Evr hanno validità a partire dall'accantonamento mensile in Cassa Edile riferito al mese di gennaio 2015 da effettuarsi entro il 25 febbraio 2015 e fino all'accantonamento mensile di Cassa edile riferito al mese di dicembre 2015 da effettuarsi entro il 25 gennaio 2016.
Per gli impiegati l'accordo ha validità a partire dalla retribuzione di competenza del mese di gennaio 2015 fino alla retribuzione di competenza del mese di dicembre 2015.


Una tantum
Con riguardo all'Accordo 26 febbraio 2014, in riferimento alle tre mensilità (luglio, agosto e settembre 2014) non erogate, le Parti concordano di riconoscere una cifra “una tantum” pari ad euro 50,00 da corrispondersi con il cedolino paga riferito alla mensilità di aprile 2015.

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