L'esperto rispondeContrattazione

Applicazione CCNL Impianti a fune

di Callegaro Cristian

La domanda

In data 10 dicembre 2013 abbiamo sottoscritto il contratto nazionale per i lavoratori del settore impianti a fune, abbiamo in provincia di sondrio una ditta (s.i.b.) di bormio che si rifiuta di applicare il contratto...dicendo che e' uscita da ANEF, e con altre ditte hanno costituito federfuni. Da quando esiste il contratto nazionale lo ha sempre applicato, solo ora con il rinnovo non lo vuole applicare e' possibile che una ditta non applichi il contratto nazionale ?

In generale, è possibile che un’azienda non applichi il contratto collettivo nazionale di lavoro. O meglio, rafforzando il concetto, è possibile che un’azienda non applichi alcun contratto collettivo di lavoro. Questa la premessa, occorrerà poi analizzare le specifiche dinamiche regolatrici, caso per caso, da situazione a situazione. Tuttavia, ritornando all’assunto iniziale, quindi a livello teorico, possiamo tratteggiare il quadro che segue. Il contratto collettivo ha forza di legge tra le parti e produce i suoi effetti solo nei confronti delle parti collettive direttamente stipulanti, nonché dei soggetti individuali appartenenti alle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che lo hanno stipulato. Inoltre, il contratto collettivo si applica anche nei confronti di coloro che, pur non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, implicitamente (ad esempio, per comportamento conformativo) o esplicitamente (ad esempio, perché nella lettera di assunzione viene richiamato) aderiscano allo stesso. Ogni datore di lavoro può scegliere liberamente (quindi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta) a quale associazione di categoria iscriversi; una volta iscritto, deve obbligatoriamente applicare il contratto collettivo sottoscritto dall’associazione cui ha aderito. In tal caso il contratto collettivo si applica a tutti i dipendenti, a prescindere dalla mansione concretamente svolta dagli stessi. Venendo alla questione posta dal lettore, il datore di lavoro non iscritto ad un’associazione sindacale non ha l’obbligo di applicare un contratto collettivo. In tal caso, tuttavia, egli è comunque tenuto da fonti costituzionali e legislative a rispettare alcune garanzie. Tra queste vi è il trattamento retributivo, che secondo l’articolo 36 della Costituzione deve essere “sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Nell’ipotesi che il trattamento economico non fosse rispettoso del principio costituzionale della sufficienza, al giudice spetterà l’individuazione puntuale della retribuzione da applicare, facendo riferimento al contratto collettivo più “aderente” oppure anche senza richiamare alcun contratto collettivo. Neanche riguardo quest’ultima funzione, infatti, i parametri contrattuali sono vincolanti, potendo, la determinazione giudiziale, anche discostarsi da quella collettiva e fondarsi su criteri diversi liberamente apprezzati dal giudice: ad esempio sulla particolare natura del lavoro svolto, se non, come previsto da un orientamento più recente, su altri fattori, quali le condizioni ambientali del mercato, e addirittura sulla capacità economica del datore di lavoro. Questa la risposta alla domanda “diretta” del lettore. Volendo andare per un attimo oltre alla domanda, anche carpendo tra le righe possibili esigenze del lettore, chi scrive “si permette” di affermare che è oramai un dato di fatto, confortato anche da prassi amministrativa e giurisprudenza, che la strada finalizzata alla sostituzione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nella propria azienda sia possibile.

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