L'esperto rispondeContrattazione

Periodo di comporto per part time al 60%

di Rossella Quintavalle

La domanda

La dipendente di un istituto di bellezza (CCNL Acconciatura, estetica), assunta in data 14.3.2014, ha iniziato un periodo di malattia a partire dal 10.06.2015. L’azienda vorrebbe licenziarla alla fine del comporto. L'orario svolto è il martedì-giovedì-venerdì-sabato per 6 ore giornaliere (24 settimanali), giorni di riposo lunedì, domenica (chiusura settimanale) e mercoledì. In questa situazione il calcolo si presume vada riproporzionato in base all’art. 20 del CCNL. La signora ha però subito in passato cure per patologie oncologiche e non si conosce se sia guarita, per cui potrebbe aver diritto ad altri 12 mesi. Anche questi andrebbero riproporzionati? il datore di lavoro ha il diritto di chiedere la certificazione medica attestante l'eventuale patologia?

Il D.lgs 81/2015 nella riformulazione della normativa sul lavoro part-time all’articolo 7 dispone che il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno con riproporzionamento del trattamento economico e normativo in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa e che i contratti collettivi possono modulare, a seconda l'articolazione dell'orario di lavoro, la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio. Il CCNL Acconciatura, estetica all’articolo 20 disciplina il criterio di proporzionalità del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale stabilendo che lo stesso si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto. Nello stesso articolo specificatamente viene affermato che il criterio di proporzionalità si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto: nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale il comporto è calcolato in giorni di calendario nella stessa modalità del lavoratore full time; nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro in esse prevista. E’ da rilevare che in relazione a tale ultima disposizione, le parti stipulanti il CCNL non hanno esplicitamente escluso dal riproporzionamento il periodo di “prolungamento del periodo di comporto” (previsto nel novellato art.31dall'accordo di rinnovo del 8/9/2014 del CCNL) per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, ai quali spettano ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi senza oneri aggiuntivi per l'azienda. Pertanto, per la determinazione della durata di detto periodo di prolungamento, si presume che debbano applicarsi criteri di proporzionalità analoghi a quelli già precedentemente previsti all'art. 20 per il comporto ordinario. C’è tuttavia da osservare che per il lavoratori part-time individuare criteri di proporzionalità che siano equi e soprattutto di interpretazione univoca non è sempre possibile in relazione ad alcuni istituti quale ad esempio il periodo di comporto di cui al quesito; qualche CCNL ha posto in essere una disciplina piuttosto chiara, mentre altri contratti collettivi, come quello in esame, presentano lacune che possono generare situazioni di conflittualità risolvibili soltanto con ricorso alla giurisdizione di equità (art. 2110 c.c.). In riferimento alla possibilità del datore di lavoro di conoscere l’eventuale patologia si fa presente che per quanto si evince da alcune sentenze (Cassazione n. 14475 del 19/11/2001 – Trib. Nocera Inf. sentenza 1667 del 2/11/2006) il lavoratore colpito da malattia grave ha l’onere di informare il datore di lavoro sulla natura della sua malattia prima che il datore di lavoro eserciti la facoltà di recesso al termine del comporto ordinario.

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