Contrattazione

Firmato l’accordo per il fondo bilaterale dell’artigianato

di Fabio Antonilli

Il 10 dicembre 2015 tra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, e Cgil, Cisl, Uil è stato sottoscritto l'accordo interconfederale che da attuazione alle previsioni di cui agli art. 27 ss. del d.lgs. 148/2015 circa l'adeguamento delle fonti istitutive del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato (FSBA).
A partire dal 2016, quindi, le aziende artigiane e le aziende (anche non artigiane) che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle parti costitutive del Fondo, cui non trova applicazione la cassa integrazione guadagni, potranno far affidamento su un sistema di ammortizzatori sociali autonomo e alternativo ai modelli gestiti dall'Inps. Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo sistema è certamente l'estensione del campo di operatività del Fondo alle imprese che occupano meno di 6 dipendenti: con l'accordo, infatti, le parti sociali hanno scelto di andare oltre il dettato legislativo che dispone l'obbligo di versamento per le sole imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Il Fondo eroga alternativamente le due prestazioni previste dal d.lgs. 148/2015: l'assegno ordinario di cui all'art. 30 per 13 settimane oppure l'assegno di solidarietà di cui all'art. 31 per 26 settimane. L'arco temporale di riferimento per la fruizione di questi trattamenti è il “biennio mobile”, che decorre dal momento in cui l'impresa accede ad un primo intervento di sostegno al reddito erogato da FSBA.
Le due prestazioni sono fruibili nel caso in cui si verifichino eventi che determinano un calo delle attività produttive quali: a) eventi transitori e non imputabili allì'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche; b) situazioni termporanee di mercato.
L'aliquota di contribuzione al Fondo è così ripartita: 0,45% a carico delle imprese a partire dal 1° gennaio 2016, tale aliquota è comprensiva della quota parte a sostegno della bilateralità già raccolta e destinata a FSBA dagli accordi del 2013, e 0,15% a carico dei lavoratori a partire dal 1° luglio 2016, con trattenuta in busta paga. La contribuzione da parte delle imprese sarà effettivamente operativa dal momento in cui sarà stipulata la specifica convenzione tra le parti sociali e l'INPS.
Il versamento a FSBA dovrà avvenire con le medesime modalità con cui avviene oggi, vale a dire attraverso il modello F24, rigo unico, utilizzando la specifica causale “EBNA”.
Per previsione di legge le imprese che accederanno al trattamento di sostegno al reddito, oltre alla predetta contribuzione ordinaria, saranno tenute a versare alla gestione INPS di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Le imprese potranno successivamente rivalersi sullo stesso Fondo.

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