Contrattazione

Rinnovato il Ccnl per palestre e impianti sportivi

di Paola Sanna

Lo scorso 22 dicembre la Confederazione italiana dello Sport- Confcommercio imprese per l'Italia e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit. In questa sede le parti hanno rivisitato alcuni istituti contrattuali prevedendo condizioni di peggior favore rispetto a quelle già in essere, da applicare però solo ai dipendenti assunti dopo la data di stipula del nuovo CCNL, che ha una durata compresa tra il 22 dicembre 2015 ed il 31 dicembre 2018.
Si evidenziano di seguito le novità di maggiore rilevanza.


Bilateralità
Viene istituito un ente bilaterale unico nazionale con decorrenza 1.1.2017, che prevede il versamento di un contributo fisso annuale di euro 5,00 a carico del datore di lavoro, da versare per ogni lavoratore a tempo indeterminato ed un contributo fisso pari a euro 3,00 a carico del lavoratore. In caso di omessa adesione all'Ente, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ad ogni lavoratore l'importo annuo di euro 12,00.


Fondo di assistenza sanitaria
A decorrere dal mese di luglio 2016 è previsto che l'assistenza sanitaria sia fornita attraverso l'adesione al Fondo Est, con versamento per ciascun iscritto pari a euro 10,00 a carico ditta ed euro 2,00 a carico dipendente. L'azienda che ometta il versamento delle quote dovute al Fondo EST è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari a euro 16,00 mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità.
E' altresì prevista una quota di iscrizione una tantum pari a euro 30,00 per ciascun lavoratore.


Contratti a tempo determinato
In attuazione di quanto previsto dal D.lgs 81/2015 le parti concordano che i limiti quantitativi previsti dalla norma siano così derogati con riferimento a ciascuna unità produttiva:
- da 0 a 4 dipendenti: 4 assunzioni a termine,
- da 5 a 9: 5 assunzioni a termine,
- da 10 a 20: 6 assunzioni a termine
- oltre 20: il 30%
Ed ancora, in presenza di intensificazione di attività in determinati periodi dell'anno (festività religiose civili e nazionali, manifestazioni particolari, eventi promozionali o intensificazione stagionale) il numero complessivo delle assunzioni effettuate a tempo determinato non può superare il 50% annuo dell'organico a tempo indeterminato impiegato in ciascuna unità produttiva.


Apprendistato
Le parti hanno inteso ritoccare alcuni aspetti legati alla gestione del contratto di apprendistato, anche alla luce della vigente disciplina in materia. In particolare è stato previsto che l'azienda abbia la facoltà di assumere nuovi apprendisti quando ha mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. La limitazione non opera quando nel triennio precedente siano scaduti fino a 5 contratti di apprendistato. Ed ancora, l'articolo 38 detta durata e contenuti della formazione che va somministrata ai lavoratori assunti con questa tipologia contrattuale.


Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato in presenza di
- cambio turno/fascia,
- interventi di ripristino della funzionalità di macchinari ed attrezzature,
- attività straordinarie mirate a salvaguardare la sicurezza degli impianti,
- allestimenti in fase di start up ovvero di manifestazioni,
- aziende con intervalli tra chiusura e riapertura inferiore alle 11 ore, per un massimo di otto volte nell'arco dello stesso mese.


Ferie
Il rinnovo prevede un periodo feriale pari a 24 giornate lavorative annuali, da computare dal lunedì al sabato. Ai lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 22.12.2015 ovvero in forza con contratto a termine con diritto di precedenza nell'assunzione, viene mantenuta la previgente misura di giornate feriali, pari a 26 giorni all'anno.


Permessi retribuiti
Nella fase di rinnovo contrattuale è stata definita la maturazione di 32 ore di permesso retribuito all'anno in sostituzione delle 4 festività abolite. Anche in questa fattispecie ai lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 22.12.2015 ovvero in forza con contratto a termine con diritto di precedenza nell'assunzione, viene mantenuta la previgente misura di permessi retribuiti pari a 72 ore annuali.


Mensilità aggiuntive
Il nuovo CCNL prevede la tredicesima mensilità e conserva la quattordicesima solo nei confronti dei lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 22.12.2015 ovvero in forza con contratto a termine con diritto di precedenza nell'assunzione.


EDR e elemento di maggiorazione
Le parti concordano di definire un elemento distinto della retribuzione (EDR) collegato alla presenza e da corrispondere per 12 mensilità, senza alcuna incidenza sugli istituti contrattuali ed anche un elemento di maggiorazione da corrispondere però ai soli dipendenti in forza alla data di stipula dell'accordo in argomento.

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