Contrattazione

Abi, sottoscritto l’accordo sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

di Paola Sanna

Il 4 febbraio l'Associazione bancaria italiana con Fabi, First-Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca e Unità sindacale Falcri Silcea ha sottoscritto un nuovo verbale di accordo per rimodulare la disciplina in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) nelle aziende.


Il requisito dimensionale
Viene stabilito che in ogni azienda deve essere istituita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, così come disposto dall'articolo 47 del Dlgs 81/2008, seguendo questi criteri:
- 1 rappresentante per aziende che occupano fino a 200 lavoratori,
- 3 rappresentanti per aziende che occupano da 201 a 1000 lavoratori,
- 6 rappresentanti per aziende con più di 1000 lavoratori;
Sono poi previste specifiche modalità di determinazione dell'entità di Rls in aziende che occupano più di 2000 lavoratori.
In ogni caso, in aziende appartenenti a gruppi bancari, il numero di componenti la Rls non può essere mai inferiore al rapporto 1 Rls ogni 800 lavoratori del gruppo.
In aziende con oltre 4000 lavoratori, è possibile istituire Rls di gruppo, purché sia costituita la delegazione sindacale ai sensi del vigente Ccnl.


L'elezione del rappresentante per la sicurezza
In assenza di Rsa, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono eletti fra i lavoratori, mentre in presenza di Rsa i candidati sono scelti fra i lavoratori che rivestono incarichi di dirigenza degli organismi sindacali aziendali.
I rappresentanti sono eletti in ambiti territoriali individuati in modo tale da garantire una corretta distribuzione degli stessi sul territorio, e in seguito ad operazioni societarie, è possibile valutare criteri di valutazione diversi al fine di evitare sovrapposizioni o carenze di Rls.
Per quanto riguarda la vera e propria fase di elezione, l'accordo precisa che la votazione deve avvenire a scrutinio segreto e il rappresentante eletto rimane in carica per 4 anni.
Se per qualsiasi motivo il rappresentante eletto rinuncia all'incarico, viene sostituito dal primo dei non eletti. In mancanza di disponibilità si procede a nuova elezione.


L'accesso ai luoghi di lavoro
Le modalità di accesso ai luoghi di lavoro possono essere concordate in sede aziendale previa comunicazione al Rspp ovvero a un addetto incaricato. Per l'espletamento delle sue funzioni l'azienda è tenuta a fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, mezzi e spazi necessari, con facoltà di affissione di documenti in luogo accessibile a tutti i lavoratori, unitamente alla possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche e via fax.


L'espletamento del mandato
A ogni Rls sono concessi permessi retribuiti nel limite di 50 ore/anno, con esclusione delle attività di consultazione a lui assegnate. Le richieste di permessi vanno presentate per iscritto con un preavviso di 1 giorno, salvo i casi di infortuni gravi o eventi criminosi.
Si ricorda infine che l'accordo - che garantisce anche la formazione e l'informazione dei soggetti a cui è stato assegnato l'incarico di rappresentante per la sicurezza - decorre dal 4 febbraio 2016 e scade il 31 dicembre 2018. Si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per ciascun triennio, a meno che non ne sia data disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza.

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